Riduzione delle aliquote di accisa sulla birra retroattiva al 1° gennaio 2023: al via le richieste di rimborso

Con la L. 14/2023, di conversione del D.L. 198/2022 (cd. Decreto Milleproroghe), sono state introdotte, all’articolo 15 bis, nuove disposizioni in materia di accise sulla birra, prevedendo un riordino dei trattamenti d’imposta applicabili nel settore dei prodotti alcolici, disciplinato dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995).

Tale provvedimento, entrato in vigore il 28 febbraio scorso, ha previsto una proroga delle agevolazioni già statuite per l’anno 2022 sia per quanto riguarda le aliquote di accisa applicabili alla birra che le agevolazioni per i birrifici (con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri, di cui all’articolo 35, commi 3 bis e 3 quater del TUA).

Il decreto legge in commento, dunque, ha rinnovato tali benefici, prevedendo l’applicazione retroattiva di questi ultimi al 1° gennaio 2023, con la conseguente possibilità, per gli operatori di settore, di chiedere i relativi rimborsi.

In particolare, sono state confermate le aliquote ridotte di accisa sulla birra nelle seguenti misure:

  • 50% per il prodotto realizzato nei birrifici aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
  • 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
  • 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

È stata prevista, poi, la variazione dell’aliquota normale di accisa sulla birra che, con efficacia dal 1° gennaio 2023, è stata diminuita da euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato ad euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato. Di tale riduzione si avvalgono anche i birrifici già citati, che possono dunque cumulare la contestuale conferma delle aliquote ridotte di accisa previste per le specifiche soglie di produzione.

 

Come presentare la richiesta di rimborso?

Al fine di chiarire gli aspetti procedurali per la restituzione dell’accisa indebitamente versata dal 1° gennaio a oggi, l’Agenzia delle dogane ha emesso la circolare 8/2023 del 7 marzo 2023, dove ha specificato i soggetti titolati a chiedere il rimborso nonché le tempistiche per ottenere lo stesso.

In primo luogo, l’Ufficio ha sottolineato che il soggetto obbligato d’imposta è l’unico esercente legittimato a richiedere il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo tra il 1° gennaio 2023 e la data ultima di vigenza (27 febbraio 2023) dell’aliquota normale nella misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

Su tali presupposti, e come già accennato, nel caso di depositario autorizzato del birrificio di cui all’articolo 35, commi 3-bis o 3-quater, del TUA (rispettivamente con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri) l’importo del rimborso terrà conto sia della diminuzione dell’aliquota normale di accisa sia del ripristino della riduzione percentuale d’imposta prevista per la soglia di produzione di appartenenza.

E pertanto, nel caso di un microbirrificio, il rimborso dovrà calcolarsi sui quantitativi complessivi di birra immessi in consumo e la differenza tra l’aliquota in vigore al momento del pagamento (euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, ridotta del 40%) e quella vigente (euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato, ridotta del 50%).

Il soggetto avente diritto, poi, dovrà inoltrare la richiesta di rimborso tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, già comunicato all’Amministrazione ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 2, del TUA, all’Ufficio delle dogane competente per territorio sull’impianto di immissione in consumo della birra.

Tale istanza dovrà essere presentata entro il 29 maggio 2023 (novantesimo giorno dall’entrata in vigore della norma in commento).

Il rimborso sarà accordato dall’Ufficio esclusivamente mediante accredito dell’imposta da utilizzare per il pagamento dell’accisa, a scomputo dei successivi pagamenti del tributo dovuti dall’operatore.

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