Mancata vendita dell’immobile entro l’anno sanabile senza sanzione

Il contribuente che ha acquistato una casa usufruendo della nuova previsione agevolativa stabilita per la prima abitazione, ma non riesce a cedere l’immobile preposseduto, può presentare un’istanza prima della scadenza annuale per chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, evitando così la sanzione.

Diversamente, se il termine è scaduto trova applicazione la sanzione ma è comunque possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

È una delle precisazioni contenute nella circolare n. 27/E di ieri con cui l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti ai quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione dei 130 anni del Catasto.

È oramai noto che l’articolo 1, comma 55, della legge di Stabilità 2016, con l’inserimento della nuova disposizione di cui al comma 4-bis della nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R 131/1986, ha esteso l’agevolazione prima casa al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato beneficiando dello sconto d’imposta, acquisti un nuovo immobile, sempreché proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto.

In mancanza dell’alienazione entro l’anno si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita per l’acquisto del nuovo immobile.

Quindi la nuova previsione collega la decadenza del beneficio al mancato rispetto di un impegno da parte del contribuente interessato.

La circolare osserva come in materia di bonus prima casa ciò si verifichi, sia in relazione all’obbligo di trasferire la residenza nel termine di 18 mesi nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, sia in relazione all’ipotesi di vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione entro il successivo quinquennio e mancato riacquisto entro l’anno.

Ne consegue che, a parere dell’Ufficio, possono trovare applicazione anche per la nuova previsione i principi affermati in passato con la risoluzione n. 105/E/2011 e la risoluzione n. 112/E/2012; pertanto:

  • il contribuente, che si trovi nella condizione di non riuscire a cedere la casa preposseduta entro l’anno dal nuovo acquisto, può, entro il termine stabilito per la rivendita, proporre apposita istanza all’Ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto, al fine di revocare l’impegno assunto e, conseguentemente, richiedere la riliquidazione dell’imposta dovuta, oltre che degli interessi (senza però applicazione di sanzione alcuna);
  • diversamente, qualora sia decorso l’anno dal nuovo acquisto agevolato senza che si sia proceduto alla vendita dell’immobile preposseduto, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita in sede di acquisto e, conseguentemente, oltre all’imposta e ai relativi interessi, trova applicazione anche la sanzione del 30 per cento.

La sanzione può essere ridotta mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

Sul punto la circolare precisa che i diversi termini indicati dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, a cui sono ricollegate le differenti riduzioni delle sanzioni, decorrono dal giorno in cui matura l’anno dalla stipula dell’atto.

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