Lo scambio di lettere brevi manu equivale alla “corrispondenza”

Molto spesso i rapporti di finanziamento fra socio e società, sovente infruttiferi di interessi, vengono regolati mediante lettere commerciali.

Onde evitare l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale pari al 3% con obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi dell’articolo 9, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 (Tur), il rapporto viene formalizzato a mezzo “scambio di corrispondenza”, il che consente, appunto, di rendere soggetta l’operazione ad imposta di registro solamente in caso d’uso ed in misura fissa (ex articolo 1 della Tariffa, Parte II, allegata al Tur).

Nel caso che ha formato oggetto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 19799/2018, la particolarità era che il finanziamento infruttifero era stato formalizzato per iscritto mediante lettere commerciali, ma lo “scambio” non era avvenuto a mezzo “corrispondenza” in senso stretto, ossia non era stata effettuata la spedizione per posta dei documenti dal mutuante al mutuatario, e viceversa per la corrispondente accettazione; bensì, lo scambio era avvenuto mediante consegna brevi manu dei documenti, anche in ragione del fatto che i due soggetti – mututante e mutuatario – avevano sede presso gli stessi uffici ed avevano in comune lo stesso legale rappresentante.

L’Amministrazione finanziaria ha quindi contestato che, nella siffatta circostanza, non si sarebbe realizzato lo scambio di corrispondenza e sarebbe stata applicabile la registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta proporzionale del 3% dell’importo del capitale finanziato.

Dopo il rigetto della contestazione da parte del Giudice di secondo grado, anche la Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione riconoscendo pertanto, ai fini che qui interessano, l’equiparazione dello scambio avvenuto brevi manu con quello realizzato a mezzo servizio postale.

La conclusione a cui giunge la Cassazione nel caso di specie segue i principi già affermati in un suo precedente arresto (Cassazione n. 30179/2017) in cui era stato riconosciuto che, ai fini dell’imposta di registro, occorre considerare che il contratto concluso per corrispondenza si distingue da quello stipulato a mezzo scrittura privata per via del fatto che nel secondo caso vi è un solo documento in cui sono formalizzate le volontà di tutte le parti contraenti e che reca tutte le loro sottoscrizioni; diversamente, nel contratto stipulato mediante corrispondenza, ogni documento riporta la volontà unilaterale riferita ad un solo contraente, nella tipica impostazione della proposta Vs accettazione.

Dunque, per aversi lo scambio di corrispondenza, soggetto appunto a registrazione in caso d’uso e ad imposta di registro fissa, non è affatto necessario che “il rapporto epistolare si attui esclusivamente mediante lettere spedite e ricevute”, dovendo invece equiparare, a tale fine, anche la modalità con cui lo scambio avviene brevi manu.

Di conseguenza, diviene del tutto irrilevante, come sottolinea la Cassazione, la mancanza della prova dell’avvenuta spedizione da una parte all’altra dei documenti redatti in forma di proposta e accettazione.

Il fatto poi che le parti contraenti avessero in comune la sede ed il legale rappresentante é del tutto superfluo, e anzi avvalora l’inutilità di un artificioso ricorso al mezzo della spedizione postale.

D’altronde, la definizione di corrispondenza non è contenuta nella norma di riferimento, per cui parrebbe assai limitativo doverla circoscrivere al solo caso della spedizione postale, ancor più in considerazione della inevitabile evoluzione dei mezzi di comunicazione.

Dall’Ordinanza qui in commento emerge quindi l’equiparazione, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, dello scambio epistolare realizzato mediante consegna dei documenti brevi manu, rispetto a quello effettuato a mezzo servizio postale.

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