L’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia

Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/474 e dalla Direttiva UE 2019/475, dal 1° gennaio 2020 il comune di Campione d’Italia (exclave italiana in territorio svizzero) è entrato a far parte del territorio doganale dell’Unione europea (ex Regolamento UE n. 952/2013 che istituisce il codice doganale UE) e dell’ambito di applicazione territoriale della Direttiva 2008/118/CE ai fini dell’accisa.

Tale decisione si fonda sulla circostanza che ormai sono venute meno le motivazioni storiche che giustificavano l’esclusione, quali l’isolamento e gli svantaggi economici.

Campione d’Italia, tuttavia, continua a essere escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Nell’exclave italiana, pertanto, non si paga né l’Iva italiana né quella svizzera, ma opera un regime di imposizione indiretta locale fondato sull’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCC), nell’ambito del quale trovano applicazione le stesse aliquote Iva previste dall’ordinamento tributario elvetico.

Con un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottare entro il prossimo mese di aprile, saranno definite le modalità e i criteri di applicazione e di versamento dell’ILCC.

Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale, il Dipartimento delle Finanze ha fornito le prime indicazioni operative e interpretative in ordine all’applicazione del tributo.

Sotto il profilo della natura giuridica, l’ILCC è un’imposta sul consumo finale: essa, infatti, si applica solo in relazione ai beni e ai servizi (acquistati o importati) destinati al consumo finale, vale a dire impiegati per esigenze personali o familiari e non nell’ambito dello svolgimento di una attività economica.

L’imposta, inoltre, è dovuta anche sulle importazioni a Campione d’Italia di beni provenienti da altri Paesi, compresa l’Italia, in particolare effettuate da consumatori finali, mentre non si applica alle esportazioni.

Allo scopo di evitare duplicazioni d’imposta (applicazione dell’Iva nel Paese di provenienza dei beni e applicazione dell’ILCC all’importazione a Campione d’Italia), sono previste soglie di franchigia e regimi di tax free (determinati in relazione a ogni singolo viaggiatore per gli acquisti a titolo personale). In tal modo, l’ILCC non è dovuta qualora sia già stata versata l’Iva europea o svizzera, mentre deve essere applicata in assenza di altra imposta sugli acquisti.

Come già anticipato, l’ILCC non è dovuta per le operazioni (acquisto di beni e prestazioni di servizi) che intervengono tra operatori economici (operazioni B2B, business to business). Ne consegue che gli operatori economici:

  • addebitano l’imposta solo nei confronti dei consumatori finali;
  • non addebitano l’ILCC ad altri operatori economici che effettuano gli acquisti nell’esercizio di impresa, arti o professioni;
  • non devono versare l’ILCC alle importazioni di beni a Campione d’Italia.

Tuttavia, l’ILCC trova applicazione in ordine alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che svolgono determinate attività oggettivamente escluse dall’imposta. Tali soggetti, infatti, sono considerati consumatori finali e, pertanto, pagano l’ILCC ai propri fornitori e non addebitano l’ILCC ai propri clienti. Gli operatori economici che effettuano attività escluse da ILCC sono tenuti a darne specifica comunicazione ai propri fornitori.

Le attività economiche escluse da ILCC sono quelle aventi finalità sanitarie, finanziarie, sociali, educative, sportive, come, ad esempio, le seguenti:

  • attività sanitarie alla persona, compreso il trasporto di feriti e disabili;
  • attività effettuate nel settore del mercato monetario, dei capitali, assicurativo;
  • attività di aiuto e assistenza sociale;
  • attività effettuate nell’ambito dell’educazione, della formazione e della ricerca;
  • attività di servizi culturali e di servizi sportivi;
  • attività relative ai giochi.

Responsabili del versamento dell’ILCC al comune di Campione d’Italia sono gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi a Campione d’Italia nei confronti di consumatori finali: in altri termini, l’imposta è addebitata a questi ultimi insieme al corrispettivo dei beni e dei servizi, ma viene riversata al Comune dagli operatori economici.

Nell’ipotesi di importazioni di beni a Campione d’Italia per il consumo finale, l’ILCC deve essere versata direttamente dai consumatori finali.

Le aliquote dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia corrispondono a quelle previste per l’Iva svizzera (inferiori a quelle dell’Iva italiana):

  • 3,7% per pernottamenti in albergo, colazione inclusa;
  • 2,5% per generi alimentari, libri, giornali, medicinali, altri beni di uso quotidiano;
  • 7,7% in tutti gli altri casi.

L’ imposta locale sul consumo di Campione d’Italia opera con riferimento agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi, nonché alle importazioni, effettuate a partire dal 1° gennaio 2020. Per le operazioni effettuate nel corso del primo semestre del 2020, l’imposta sarà esigibile non prima di luglio 2020.

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