Ipoteche e pignoramenti: iscrizioni gratuite solo se richieste dal concessionario alla riscossione

Le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e delle ipoteche sono esenti da ogni tributo e diritto solo se sono richieste dal concessionario della riscossione; se, invece, a richiederle è il giudice dell’esecuzione con il decreto di trasferimento conclusivo della procedura di esecuzione immobiliare, la norma agevolativa non può trovare applicazione.

È questo il principio richiamato dall’ordinanza n. 14043, depositata ieri 4 maggio.

All’esito di una procedura esecutiva immobiliare il Tribunale ordinava la cancellazione delle ipoteche legali e del pignoramento iscritti a favore della concessionaria alla riscossione sull’immobile oggetto di aggiudicazione.

La cancellazione veniva richiesta in totale esenzione da imposta ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 602/1973, in forza del quale “I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto”.

L’Agenzia delle entrate, invece, riteneva inapplicabile la richiamata forma di esenzione, in quanto la cancellazione non era stata richiesta dal concessionario alla riscossione, ragione per cui notificava all’aggiudicatario dell’immobile gli avvisi di liquidazione con i quali venivano richiesti l’imposta ipotecaria, la tassa ipotecaria e l’imposta di bollo.

Il contribuente proponeva quindi ricorso risultando vittorioso sia in primo che in secondo grado.

La Corte di Cassazione, però, investita della questione, si è mostrata di diverso avviso.

Deve infatti essere a tal proposito richiamato il generale principio in forza del quale le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali devono essere interpretate in senso restrittivo e non sono applicabili al di fuori dei casi espressamente previsti.

Anche la norma in esame, pertanto, non è suscettibile di interpretazione analogica, come tra l’altro già stabilito con la precedente pronuncia della stessa Corte di Cassazione n. 18104/2021.

Il citato articolo 47 D.P.R. 602/1973 è infatti una norma che nasce con l’unico scopo di rendere più agevole, economica e rapida la riscossione dei tributi e prevede l’esenzione soltanto nel caso in cui sia il concessionario della riscossione a richiedere l’effettuazione della formalità.

Pertanto, se l’attività di cancellazione delle ipoteche legali e del pignoramento è effettuata non su richiesta del concessionario della riscossione ma su ordine del giudice dell’esecuzione, deve escludersi l’esenzione dal tributo.

Non è stata pertanto accolta la tesi del contribuente, secondo il quale una tale interpretazione della norma, prevedendo un diverso trattamento fiscale legato esclusivamente alla tipologia di soggetto richiedente, avrebbe leso il principio di uguaglianza dettato dall’articolo 3 Cost..

Sul punto, infatti, la Corte Costituzionale ha già da tempo attribuito alle norme agevolative carattere eccezionale e derogatorio, potendo quindi le stesse essere censurate soltanto per palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie non riscontrabile (Corte Costituzionale, n. 242/2017).

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