Imposta di donazione sfavorevole per le opere d’arte

La donazione di un’opera d’arte sconta ovviamente l’imposta di donazione con le aliquote e le franchigie che tengono conto del rapporto tra donante e donatario.

L’articolo 56, comma 4, D.Lgs. 346/1990 stabilisce che “Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell’articolo 34, commi 3, 4 e 5”.

Le norme citate sono le seguenti:

  • articolo 14: Beni immobili e diritti reali immobiliari
  • articolo 15: Aziende, navi e aeromobili
  • articolo 16: Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali
  • articolo 17: Rendite e pensioni
  • articolo 18: Crediti
  • articolo 19: Altri beni
  • articolo 34 comma 3, 4 e 5: Rettifica di valore per aziende e beni immobili

Le opere d’arte non possono trovare collocamento alternativo che nell’articolo 19 che contempla la casistica residuale.

L’articolo 19, comma 1 stabilisce che la base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell’attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell’articolo 9, comma 2, e negli articoli da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.

Emerge con evidenza come il trasferimento di opere attraverso la donazione non risulti conveniente in quanto la base imponibile è rappresentata dal valore di mercato in luogo di un valore determinato in modo forfetario. A ciò si accompagna anche l’incertezza legata alla soggettività nella determinazione dello stesso.

L’articolo 9, comma 2, invece, ma solo in tema di imposta di successione, prevede che si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti c.p.c. non ne risulti l’esistenza per un importo diverso.

Invero, non mancano anche per la donazione di opere d’arte alcuni profili agevolativi.

Una interessante ipotesi di esenzione che la norma prevede nell’ambito dell’imposta di successione ma che, tuttavia, deve trovare applicazione anche per l’imposta di donazione, è rappresentata dall’articolo 13 D.Lgs. 346/1990 che esclude dall’attivo ereditario tassabile i beni culturali, quindi anche le opere d’arte.

Si tratta della successione delle opere d’arte per le quali il Ministero dei Beni culturali abbia dichiarato l’interesse storico artistico.

Si tratta, ad ogni buon conto, di ipotesi limitate.

L’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 346/1990 stabilisce che “I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all’apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione”.

Il comma 2 prevede che l’erede o il legatario deve presentare l’inventario dei beni di cui al precedente comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali. Detto organo attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione.

È previsto espressamente che l’attestazione deve essere presentata all’ufficio del registro in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.

Il successivo comma 3 contempla il caso in cui l’attestazione sia rifiutata.

Il comma 4, infatti, stabilisce delle ipotesi di decadenza dall’esenzione da imposta di successione che non è interessante approfondire in questa sede.

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