conferimento di azienda con successiva cessione delle quote di partecipazione della società conferitaria.
obbiettive condizioni di incertezza che caratterizzano la suddetta questione portano a riflettere sulla sanzionabilità della eventuale riqualificazione in cessione d’azienda dell’intera operazione.
Con questa operazione si ottiene, indirettamente, il trasferimento dell’azienda da un soggetto (titolare dell’azienda) a un altro soggetto (acquirente della partecipazione nella società conferitaria).
asset aziendali quello facente capo all’azienda conferita. L’art. 176 del TUIR prevede peraltro la possibilità, per il conferitario, di affrancare fiscalmente i maggiori valori degli
asset aziendali previo il pagamento di una imposta sostitutiva.
la successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria beneficia dell’esenzione parziale prevista dall’art. 87 del TUIR, a norma del quale le plusvalenze realizzate per la cessione di partecipazioni aventi i requisiti per la
pex non concorrono alla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare.
bis del d.P.R. n. 600/1973 e quindi, in buona sostanza,
non costituisce una operazione elusiva.
ad esempio, si trasferisce indirettamente (tramite l’operazione di cui sopra) una azienda che fiscalmente e contabilmente rileva per 2.000.000 di euro al prezzo concordato di 3.000.000 di euro (coincidente con il suo valore venale in comune commercio), in sede di conferimento, a fronte di una plusvalenza contabile di 1.000.000 di euro, non vi sarà alcuna tassazione, poiché la plusvalenza non rileva fiscalmente. A seguito della successiva cessione delle partecipazioni andrà portato a tassazione il solo 5% della plusvalenza, pari a 50.000 euro. Diversamente, in caso di cessione diretta dell’azienda la plusvalenza da tassare ammonterebbe invece a 1.000.000 di euro.
- gli atti di conferimento di aziende sono soggetti a registrazione in termine fisso e scontano l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00, giusto il combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 50 del TUR e dell’art. 4, co. 1, lett. a), n. 3), della Tariffa Parte I allegata al TUR;
- gli atti di cessione di partecipazioni in società redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata sono soggetti a registrazione in termine fisso e scontano l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00, giusto il combinato disposto dell’art. 5 del TUR e dell’art. 11 della Tariffa Parte I allegata al TUR;
- gli atti di cessione di aziende sono soggetti a registrazione in termine fisso e scontano l’imposta di registro in misura proporzionale previa applicazione della aliquote previste per i singoli beni e diritti (se sono pattuiti corrispettivi distinti) o quella più elevata (se il corrispettivo è unitario), giusto il combinato disposto degli artt. 5, 23 e 51 del TUR.
pagamento dell’imposta di registro in misura fissa per l’atto di conferimento e dell’imposta di registro sempre in misura fissa per l’atto di cessione delle partecipazioni. Attualmente la misura fissa per ogni singolo atto è di 200 euro e quindi il costo totale dell’operazione (per imposta di registro) ammonterebbe a complessivi euro 400,00.
cosa può accadere, in termini sanzionatori, qualora aderendo alla prima tesi le parti assoggettino gli atti di conferimento e di cessione delle partecipazioni ad imposta di registro in misura fissa e poi l’Agenzia delle entrate riqualifichi l’operazione in cessione diretta dell’azienda.
sanzione applicabile. A tale proposito occorre considerare che gli atti di conferimento e di cessione delle partecipazioni vengono comunque registrati, ancorché con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa.
sono del tutto evidenti le obbiettive condizioni di incertezza sulla assoggettabilità a imposta di registro in misura proporzionale della circolazione indiretta delle aziende (previo due distinti atti di conferimento e cessione di partecipazioni), anche in considerazione del fatto che l’obbiettiva incertezza sussiste anche quando si è in presenza, come nel caso di specie, di un orientamento giurisprudenziale “fuorviante”.
esimersi dall’applicare sanzioni, giusto quanto statuito dall’art. 10, co. 3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/00) e dall’art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 472/97.
richiesta in sede di contenzioso tributario richiamando l’art. 8 del D.Lgs. n. 546/92.
non sanzionabilità delle contestazioni fondate sull’abuso del diritto (vedasi, tra le più recenti, la sentenza della CTR Lombardia, Sez. staccata di Brescia, n. 38 del 7.01.2014).
