Cessione parziale dei terreni acquistati con agevolazione ppc

La recente, e scontata nelle conclusioni, risposta a interpello n. 86/E/2025 dello scorso 3 aprile 2025, offre l’occasione per qualche riflessione in merito a un aspetto, legato alla decadenza dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina, di cui all’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, non ancora trattato dall’Agenzia delle entrate.

Come noto, il Legislatore prevede, ai fini delle imposte indirette, un regime agevolato per l’acquisto di terreni, classificati in zona E, da parte di soggetti qualificati individuati nei coltivatori diretti e Iap regolarmente iscritti alla previdenza agricola.

La norma ha l’evidente intento di agevolare, alleggerendo il carico fiscale, la ricomposizione fondiaria da parte di coloro che ritraggono dalla coltivazione del terreno la maggior parte del reddito.

Affinché non venga stravolta la ratio dello strumento, è prevista una regola di evidente natura antielusiva per cui si ha la decadenzase, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.

In parziale deroga a tale previsione, non si ha decadenza nell’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 3, D.Lgs. 228/2001, ovvero quanto il terreno oggetto di agevolazione viene ceduto o concesso in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano anch’essi l’attività di imprenditore agricolo ex articolo 2135, cod. civ., nonché nei casi di alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

Con la risposta a interpello n. 86/E/2025, l’Agenzia delle entrate conferma la decadenza dall’agevolazione anche nell’ipotesi in cui la cessione infraquinquennale avvenga nei confronti di un acquirente del fondo sia un soggetto avente i diritti per esercitare l’agevolazione (un coltivatore diretto e/o uno Iap), in quanto la norma derogatoria è stringente nel richiamare esclusivamente il coniuge, il parente entro il terzo grado o l’affine entro il secondo grado.

L’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, convertito con modifiche dalla L. 25/2010, ha introdotto a regime una norma già prevista nel contesto legislativo, la L. 604/1954, di carattere temporaneo, ma costantemente prorogata, con alcune modifiche sostanziali, tant’è vero che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/E/2010, si è premurata di precisare come non ne rappresenti la naturale prosecuzione.

In effetti, varie sono le differenze tra le 2 norme agevolative. Ad esempio, nella nuova norma non si fa alcun riferimento alla fattispecie per cui l’acquirente proceda alla cessione parziale dei terreni acquistati, circostanza non inusuale. In questo caso ci si deve interrogare se tale azione comporti una decadenza limitata ai terreni oggetto di vendita, oppure se venga travolta la complessità dei terreni oggetto di acquisto.

In passato, come detto, l’articolo 6, L. 1154/1960, statuiva che “nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604 e all’art. 6 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato e per l’intero fondo al momento dell’acquisto”.

Nonostante come detto la “nuova” piccola proprietà contadina non rappresenti una prosecuzione della precedente, si ritiene che tale previsione, avendo una portata di carattere generale, sia estendibile anche alla normativa attualmente in vigore.

La sanzione comportante la decadenza generale di tutto il complesso acquistato in un unico atto risulterebbe eccessiva e sproporzionata.

Bisogna sempre avere a mente la ratio che sottende la norma antielusiva introdotta che ha lo scopo di evitare operazioni con fine speculativo, ragion per cui non si comprenderebbe perché la cessione parziale di un lotto di terreni dovrebbe incidere su tutto il compendio acquistato.

In via puramente conservativa, una soluzione può essere quella, ove possibile, di individuare distintamente in atto il valore dei singoli lotti in modo tale da non poter incorrere, in sede di autodenuncia e autoliquidazione di quanto dovuto, in contestazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

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