Voluntary disclosure: i “piccoli” errori sono scusabili

La Circolare n. 10/E/2015 sulla voluntary disclosure ha dettato utili chiarimenti anche in relazione alla “sorte” delle istanze che dovessero contenere errori nella determinazione degli imponibili o prive di taluni documenti a supporto delle ricostruzioni effettuate. 

L’ultimo paragrafo della Circolare ricorda come il contribuente, una volta presentata l’istanza, ha trenta giorni di tempo per integrarla e fornire tutto il corredo informativo e documentale atto a comprovare per ogni periodo d’imposta ancora aperto, i valori degli investimenti e delle attività finanziarie illecitamente detenute all’estero, i redditi a questi connessi e tutti gli ulteriori maggiori imponibili non connessi, distintamente per periodo d’imposta.

Ebbene, la Circolare precisa che un eventuale errore nella determinazione di tali valori così come una carenza nella produzione documentale, in buona fede, rilevati dall’Ufficio nel corso dell’esame della documentazione e della relazione accompagnatoria, non diano necessariamente luogo ad effetti negativi sul prosieguo della procedura; infatti, sarà cura dell’Ufficio, previo contraddittorio con la parte, tener conto dei dati conseguentemente rettificati o della documentazione di carattere esplicativo rispetto a quanto originariamente indicato nella richiesta. Ciò, sembra evidente, senza che i benefici sanzionatori tipici della voluntary vengano compromessi. Del resto, ci potrebbero essere casi in cui una determinata fattispecie sia considerata irrilevante in termini di maggior reddito imponibile da parte del contribuente (o, meglio del suo consulente), mentre l’Agenzia delle entrate potrebbe pensarla diversamente. Si pensi al caso di un consistente prelievo fatto da un soggetto non imprenditore che affermi di aver utilizzato le somme per motivi familiari. E’ chiaro che in tutti questi casi è quanto mai opportuno da un lato fare un “preventivo di spesa” al cliente che tenga conto della “peggiore” ipotesi possibile e, dall’altro, evidenziare queste situazioni nella relazione di accompagnamento, spiegando perché si ritengono i prelievi non rilevanti ed esibendo, se possibile, la documentazione giustificativa delle spese. Sarebbe bene, peraltro, che proprio sul tema dei prelievi l’Amministrazione finanziaria assuma una posizione più chiara su come debbano essere trattati, al fine di evitare innumerevoli contraddittori in proposito.

Secondo la Circolare, inoltre, qualora l’Ufficio procedente entri in possesso di dati o informazioni non coerenti con quanto rappresentato dal contribuente, dovrà richiedere allo stesso di fornire informazioni su tali elementi e, se necessario, di integrare la produzione documentale. A titolo esemplificativo, viene richiamata una eventuale discordanza fra le informazioni sui flussi di capitali in uscita dallo Stato fornite dagli intermediari residenti e gli apporti sui rapporti esteri indicati dal contribuente.

Ovviamente, la situazione sarà notevolmente più critica qualora dovessero emergere, dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività estere o redditi a questi connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura, così come l’esistenza di cause di inammissibilità non dichiarate dal contribuente o la falsità della documentazione e delle informazioni dallo stesso fornite. In questi casi infatti la Circolare evidenzia che, fatta salva l’efficacia degli atti perfezionatisi nell’ambito della procedura, gli Uffici dovranno interessare l’Autorità giudiziaria competente per le determinazioni di spettanza (considerato che potrebbero ricorrere, in primis, gli estremi dello specifico reato previsto dall’art. 5-sexies, D.L. n. 167/1990).

In tali ipotesi, inoltre, l’Ufficio dovrà procedere alla emanazione dei conseguenti atti di accertamento e di contestazione delle violazioni, avendo cura di graduare queste ultime tenendo conto della gravità della condotta del contribuente. E’ facile pertanto immaginare sanzioni orientate verso il massimo previsto, dato da non sottovalutare, anche in considerazione del fatto che gli anni ancora accertabili in questi casi verrebbero individuati con le regole ordinarie.

 

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