Stabile organizzazione con periodo d’imposta diverso dalla casa madre

Per effetto della proroga siamo ancora nella stagione della liquidazione delle imposte sul reddito delle imprese e quindi prossimi alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali.

Le imprese italiane che operano all’estero mediante una o più proprie stabili organizzazioni si trovano ad approntare i conteggi prescritti dall’articolo 165 del Tuir per il recupero del credito d’imposta relativo ai redditi prodotti all’estero, a partire quindi dalla rideterminazione del “reddito estero” imponibile secondo l’applicazione delle norme del Tuir, per arrivare poi alla quantificazione del rapporto, per singolo Stato, fra il reddito estero imponibile e il reddito imponibile “mondiale” della società.

Un tema che si può porre quando il reddito estero è prodotto, appunto, per mezzo di una stabile organizzazione del soggetto residente, è quello dovuto alla presenza di una casa madre italiana con un esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, ed invece all’esistenza di una stabile organizzazione che, nel proprio Stato di incorporazione, è necessariamente tenuta a liquidare l’imposta sulla base dell’anno solare. Ora, la non coincidenza dei due periodi temporali di riferimento per la liquidazione delle imposte pone certamente una maggiore complessità nell’approcciare i calcoli sopra accennati.

La questione è stata trattata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2015, al par. 8.3.

Il punto di partenza è constatare che, a causa del disallineamento fra il periodo d’imposta (non solare) della casa madre ed il periodo d’imposta solare della sua stabile organizzazione estera, il reddito della stessa stabile organizzazione su cui sono calcolate le imposte dovute nello Stato estero viene di fatto attribuito a due diversi esercizi della casa madre italiana.

Pensiamo al caso della casa madre con esercizio sociale che chiude al 30/6/2016 e della stabile organizzazione “solare”: i redditi della stabile organizzazione prodotti nel periodo 1/1/2016 – 30/6/2016, concorreranno alla formazione dell’imponibile del periodo chiuso al 30/6/2016 della casa madre, mentre quelli del periodo 1/7/2016 – 31/12/2016 entreranno nel periodo d’imposta della casa madre che verrà chiuso al 30/7/2017. Quale deve essere quindi in queste circostanze la corretta modalità applicativa dell’articolo 165 del Tuir? Infatti, il disallineamento temporale crea una non coincidenza fra il lasso temporale di riferimento del reddito su cui le imposte sono pagate nello Stato estero e quello del reddito imponibile mondiale della società italiana.

Il criterio indicato dall’Amministrazione finanziaria parte naturalmente dal dato oggettivo: l’imposta effettivamente pagata nello Stato estero. Questo importo deve quindi essere suddiviso, ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 del Tuir, fra le due diverse frazioni dell’esercizio della casa madre italiana.

Come fare questa ripartizione? Il criterio che l’Amministrazione ritiene maggiormente significativo è quello basato sulla proporzione delle imposte estere sulla base dei ricavi contabilizzati dalla stabile organizzazione nelle due frazioni di esercizio; nel nostro esempio precedente, si tratta dei ricavi dei due semestri. Tale criterio si base sull’assunto teorico che i ricavi siano un ragionevole driver degli utili.

In questo modo, sebbene in maniera suddivisa nelle due frazioni, alla fine dei conti il reddito che concorre a formare imponibile in capo alla società italiana è l’intero reddito prodotto dalla stabile organizzazione, così come l’imposta che, pro-quota, concorre a formare credito d’imposta estero per la società italiana è l’imposta realmente pagata nello Stato estero. Inoltre, sotto il profilo della praticità, il metodo proposto risulta essere normalmente applicabile in quanto al momento della elaborazione dei conteggi i dati occorrenti riferiti alla fiscalità della stabile organizzazione estera sono già nella disponibilità della casa madre italiana.

 

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