Stabile organizzazione “isolata” dagli altri redditi della casa madre

Le modifiche apportate agli articoli 151 e 152 del Tuir ad opera dell’articolo 7 del D.Lgs. 147/2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione), fra gli altri aspetti, hanno provveduto ad allineare con i criteri prescritti in ambito Ocse la disciplina italiana della tassazione delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri rimuovendo il precedente principio noto nella prassi come la “attrattività” della stabile organizzazione.

Prima di questo intervento normativo, infatti, gli enti esteri con stabile organizzazione in Italia venivano assoggettati ad imposta sul reddito nello Stato italiano sulla base di un concetto unitario ed onnicomprensivo di “reddito complessivo imponibile” regolato secondo la disciplina del reddito d’impresa. Si parlava allora di una forza di attrazione della stabile organizzazione, la cui sola presenza in Italia fungeva da collettore di tutti i redditi ivi prodotti dalla casa madre estera, anche se di diversa fonte e natura.

Diversamente, in ambito Ocse – si veda il Commentario all’articolo 7 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni – si prevedeva già una separazione della tassazione della stabile organizzazione per gli utili prodotti nello Stato in cui essa svolge la propria attività di impresa, rispetto alla tassazione della stessa casa madre per gli utili prodotti da attività svolte sì nel medesimo Stato di esistenza della stabile organizzazione, ma senza alcun intervento diretto di quest’ultima, né della sua organizzazione e tantomeno mediante l’impiego di asset ad essa riferibili. Quindi, gli elementi di reddito direttamente riconducibili alla casa madre, e precisamente le specifiche categorie di reddito non afferenti l’attività della stabile organizzazione, secondo le indicazioni Ocse, dovevano essere assoggettate a tassazione singolarmente e senza il coinvolgimento di quest’ultima.

Ebbene, come anticipato, il Decreto internazionalizzazione ha adeguato la normativa italiana a questi precetti intervenendo sugli articoli 151 e 152 del Tuir: si è perciò affermato, previa abrogazione del principio della “forza di attrazione” della stabile organizzazione, il diverso principio del “trattamento isolato dei redditi” prodotti dalla casa madre senza l’intervento della sua stabile organizzazione in Italia.

Una delle prime conseguenze di questa modifica normativa è che non è più consentito compensare in capo alla stabile organizzazione italiana i singoli elementi di reddito e di perdita prodotti dal soggetto estero in Italia, quando appunto si tratti di elementi che provengono dall’utilizzo di beni o dallo svolgimento di attività a cui non partecipa e per cui non è affatto coinvolta la stabile organizzazione italiana del soggetto estero.

La stabile organizzazione, venuta meno la sua forza di attrazione, viene quindi vista come una entità fiscale separata dalla sua casa madre, funzionale solo a determinare il reddito d’impresa prodotto nello Stato italiano, quale singolo elemento di reddito dell’ente non residente determinato secondo le stesse regole applicabili alle società di capitali italiane; il soggetto estero, perciò, pur in presenza di una stabile organizzazione in Italia, ben potrà realizzare altri redditi in Italia i quali andranno determinati secondo le rispettive regole diverse da quelle che disciplinano il reddito d’impresa.

Il modello di dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) che dovrà essere compilato dal soggetto estero in questa circostanza conterrà infatti i singoli quadri riferiti a ciascuna specifica categoria reddituale, pur senza poter compiere alcuna compensazione fra i redditi conseguiti per ciascuna diversa categoria.

Tale principio troverà applicazione, ad esempio, anche nel caso di dividendi corrisposti da società italiane a società estere aventi una stabile organizzazione in Italia, ove la partecipazione nella società non sia ricondotta strettamente all’attività della stessa stabile organizzazione.

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