Scambio di informazioni per la cooperazione internazionale

Lo scambio di informazioni tra i vari Paesi a livello mondiale è uno strumento utilizzato per acquisire dati e notizie utili al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale internazionale. La principale fonte internazionale dello scambio di informazioni è costituita dall’articolo 26 del modello Ocse di convenzione “Model Tax Convention on Income and Capital” e relativo Commentario
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza l’obbiettivo dello scambio di informazioni tra i vari Paesi a livello mondiale.

Lo scambio di informazioni tra i vari Paesi a livello mondiale è uno strumento utilizzato per acquisire dati e notizie utili al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale internazionale.

Le verifiche fiscali eseguite nei confronti dei Gruppi multinazionali, vengono talvolta condotte richiedendo al competente organo collaterale estero una serie di informazioni che consentono di ricostruire, durante il controllo, un quadro preciso e completo necessario a valutare attentamente l’operatività e la struttura delle imprese estere controllate, con riferimento a vari profili di interesse operativo.

Il patrimonio informativo acquisito potrà poi essere utilizzato da parte dell’Amministrazione finanziaria per applicare, in modo più efficace, la disciplina domestica a rilevanza internazionale.

La principale fonte internazionale dello scambio di informazioni è costituita dall’articolo 26 del modello Ocse di convenzione Model Tax Convention on Income and Capital” e relativo Commentario, i quali prevedono che le autorità competenti di ciascuno Stato (richiedente) possono richiedere alle omologhe autorità di un altro Stato (richiesto) le informazioni riguardanti una specifica fattispecie, qualora le stesse possano ritenersi rilevanti (foreseeably relevant) ai fini dell’applicazione delle disposizioni tributarie domestiche del richiedente.

Con lo scambio automatico di informazioni (routine exchange), le autorità fiscali dei vari Stati si scambiano, in modo “sistematico e periodico” informazioni riguardanti un determinato contribuente. In particolare, Possono essere trasmessi dati e notizie relativi:

  • alle varie categorie di reddito (es. dividendi, royalties, salari e stipendi, redditi da pensione);
  • alla variazione della residenza fiscale;
  • agli atti di disposizione relativi a beni immobili;
  • ai rimborsi IVA.

Tale scambio può essere anche di tipo “spontaneo”, in tale caso le autorità fiscali di ciascuno Stato contraente trasmettono, anche in assenza di una preventiva richiesta, informazioni che ritengono di particolare interesse, in loro possesso ad ogni altro Stato potenzialmente interessato.

Come espressamente previsto dall’Ocse, nel citato documento “Manual on the Implementation of Exchange of Information Previsions for Tax Purposes”, lo scambio di informazioni spontaneo può essere attivato quando:

  • l’autorità competente di uno Stato ha fondati motivi di presumere che sussista una perdita per l’Erario di un altro Stato;
  • le transazioni fra un contribuente di uno Stato e un contribuente di un altro Stato sono effettuate attraverso uno o più Paesi in maniera tale che un risparmio di imposta possa conseguirsi a svantaggio di uno o più Paesi;
  • l’autorità competente di uno Stato ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d’imposta, risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi di imprese;
  • vi è la probabilità che “tax avoidance or evasion schemes” siano stati posti in essere da un determinato contribuente.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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