Regole OCSE contro la doppia imposizione

Nel caso di contribuenti residenti in Italia che producono redditi all’estero al fine di evitare la doppia imposizione che si può realizzare laddove il reddito sia tassato anche nello Stato della fonte, il modello di convenzione elaborato dall’OCSE contempla due possibili rimedi alternativi cioè il metodo dell’esenzione e/o metodo del credito d’imposta.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le soluzioni che possono essere applicate dagli Stati al fine di evitare la doppia imposizione del reddito prodotto all’estero dai soggetti residenti.

In considerazione del fatto che i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche ovvero persone giuridiche, sono tassati sui redditi ovunque prodotti, in base al principio della tassazione su base mondiale, si pone il problema di evitare la doppia imposizione, che si può realizzare laddove il reddito sia tassato anche nello Stato della fonte.

Il modello di convenzione elaborato dall’OCSE contempla due possibili rimedi alternativi al problema della doppia imposizione:

  • il metodo dell’esenzione, in base al quale lo Stato di residenza non assoggetta ad imposizione il reddito o il patrimonio del “proprio” contribuente;
  • il metodo del credito d’imposta, che prevede invece il riconoscimento al contribuente, da parte dello Stato di residenza, di una detrazione per le imposte pagate nello Stato della fonte.

Il nostro legislatore ha scelto di applicare il metodo del credito d’imposta, disciplinandolo nell’ambito dell’articolo 165 del Tuir.

L’articolo 165 è inserito nel Capo II Titolo III del Tuir, dove sono collocate le disposizioni comuni: la norma è quindi applicabile indistintamente ai soggetti Irpef e a quelli Ires.

La disposizione trova applicazione anche con riferimento alla stabile organizzazione di un soggetto non residente.

Con il metodo del credito d’imposta, sul reddito prodotto all’estero viene applicato il livello di imposizione più elevato fra quello dello Stato alla fonte e quello italiano, in quanto se:

  • imposta estera < imposta italiana → va versata la differenza in Italia;
  • imposta estera > imposta italiana → non vi è restituzione dell’eccedenza.

La differenza fra imposta estera e imposta italiana non è riconducibile soltanto alle diverse aliquote, ma anche ai differenti criteri di imputazione al periodo o di quantificazione del reddito da assoggettare ad imposizione.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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