Operazioni “marginali” e penalty protection sui prezzi di trasferimento

A distanza di 368 giorni trascorsi dalla pubblicazione del Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2020/360494 del 23.11.2020, e 4 giorni prima della scadenza ordinaria del termine del 30 novembre 2021 per la predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento idonea ad accedere alla penalty protection ex articolo 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997 per i soggetti con esercizio corrispondente all’anno solare 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva della circolare 15/E del 26.11.2021 volta a fornire, come si evince dal suo titolo, “chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento”.

Tra i molti temi che contraddistinguono una materia così complessa ed articolata come quella in oggetto e che vengono trattati nella circolare, suscita una particolare attenzione la questione delle c.d. operazioni “marginali”.

Il concetto è molto chiaramente espresso nel Par. 5.32 delle Linee Guida Ocse,, in cui si afferma testualmente che “Not all transactions that occur between associated enterprises are sufficiently material to require full documentation in the local file. Tax administrations have an interest in seeing the most important information while at the same time they also have an interest in seeing that MNEs are not so overwhelmed with compliance demands that they fail to consider and document the most important items”.

Il concetto è molto chiaro: nella prospettiva e nella funzione della documentazione sui prezzi di trasferimento è inutile oberare le società di impegni e oneri di compliance che possono rischiare di deviare l’attenzione delle imprese dalle transazioni più rilevanti, così che vi possono essere operazioni che per natura e/o per dimensione non hanno rilevanza materiale rispetto allo scopo ed alle funzioni della Documentazione nazionale.

Si tratta di una logica coerente con il principio affermato al Cap. V delle Linee Guida Ocse proprio in tema di documentazione sui prezzi di trasferimento, laddove si afferma che l’obiettivo è anche quello di favorire la cooperazione fra contribuente e Amministrazione e nel contempo di evitare “excessive documentation compliance burdens” come pure di circoscrivere i contenuti della documentazione ad un livello “reasonable and focused on material transactions”.

Infine, al Par. 5.28 del Cap. D.1 viene specificato che le imprese “should not be expected to incur disproportionately high costs and burdens in producing documentation”.

Rispetto a quanto precede e alle chiare indicazioni che provengono dalle Linee Guida Ocse appare piuttosto confliggente quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate al Par. 5 della circolare, in cui l’inclusione delle operazioni “marginali” nella documentazione sui prezzi di trasferimento viene qualificata come una “facoltà del contribuente” e che, laddove questi decida di non avvalersi di tale “facoltà”, allora l’eventuale rettifica di operazioni “marginali” non potrebbe beneficiare dell’esimente sanzionatoria seppure limitatamente a dette operazioni.

Questa posizione interpretativa appare obiettivamente penalizzante per il contribuente, e non coerente rispetto alle indicazioni contenute nelle Linee Guida Ocse come sopra solo brevemente accennate.

L’esclusione dalla documentazione delle operazioni “marginali” non è infatti riconducibile ad una “facoltà” dell’impresa, bensì risponde ad un’esigenza molto ben sentita dall’Ocse che è quella di non oberare inutilmente le imprese di eccessivi costi di compliance senza che ve ne sia un’utilità reale.

La logica non è infatti quella di testare il 100% delle transazioni infragruppo, bensì di focalizzare l’attenzione sulle operazioni più significative e qualificanti le relazioni d’affari nel gruppo; anche qualora un’operazione ritenuta “marginale” dovesse essere oggetto di rettifica in occasione di una verifica dell’Amministrazione in tema di prezzi applicati, l’idea che il contribuente possa essere sanzionato porta con sé una esplicita disapplicazione parziale della premialità associata al comportamento del contribuente consistito nella preparazione della documentazione, la quale è altresì espressione chiara di una causa di non colpevolezza in forza di un comportamento trasparente nei rapporti con l’Amministrazione.

È perciò auspicabile che questa posizione interpretativa eccessivamente punitiva venga rimossa, alla luce delle considerazioni di ben più ampio respiro a cui si informa tutta la disciplina in questione ed in modo particolare l’adempimento del contribuente nella preparazione dei c.d. “oneri documentali” in materia di prezzi di trasferimento.

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