Non c’è stabile organizzazione senza funzioni “essenziali”

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, nella sentenza n. 4871/2017, confermando la pronuncia del Giudice di prime cure, ha affrontato un caso in cui, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, era stato contestato ad una società estera di operare nel territorio italiano mediante una stabile organizzazione “personale” occulta.

Il caso risulta interessante in quanto dalla lettura della sentenza si traggono gli elementi indiziari che avevano indotto l’Amministrazione Finanziaria a sollevare la contestazione di presenza di stabile organizzazione in Italia del soggetto estero, e precisamente i seguenti:

  • l’esistenza fra la società estera ed una società residente in Italia di un contratto di servizi commerciali, in cui erano previsti fra gli altri, obblighi di rendicontazione mensile a carico del fornitore italiano;
  • le dichiarazioni rese da soggetti terzi, precisamente due dipendenti di società esterne, che avrebbero individuato in un dipendente della società italiana un soggetto deputato ad agire di fatto come promanazione diretta della società estera;
  • la previsione del diritto inglese quale legge applicabile nella regolamentazione del contratto fra le due parti.

Ebbene, tali elementi avevano indotto l’Amministrazione Finanziaria a presumere che la società italiana avesse subito una tale invasività nella propria gestione da determinare l’individuazione al suo interno, e precisamente nella persona di colui che avrebbe agito come agente dipendente del soggetto estero, una stabile organizzazione “personale” della società estera, in quanto si sarebbe palesata la perdita della autonomia imprenditoriale di tale operatore (individuato come “propaggine subordinata e dipendente” del soggetto estero).

Da qui, al fine di determinare il reddito della stabile organizzazione, l’Amministrazione avrebbe applicato il metodo del Tnmm assumendo come riferimento i flussi di vendita effettuati nel mercato italiano.

La CTR della Lombardia, nell’analizzare la fattispecie, espone una lucida contestualizzazione del caso di specie ed in modo particolare dei presunti elementi indiziari sopra menzionati; in particolare:

  • quanto al contenuto del contratto di servizi, osserva come esso risponde, anche per quanto concerne gli obblighi di reportistica periodica del fornitore, alla prassi usuale del settore di appartenenza degli operatori in causa;
  • quanto alle dichiarazioni rese da terzi, ne rileva la loro contraddittorietà e scarsa precisione, peraltro confutate dalle dichiarazioni rese dal dipendente della società italiana che ne ridimensionano opportunamente le funzioni rispetto alla società estera, in confronto a quanto risulterebbe dalle altre affermazioni raccolte dai verificatori;
  • quanto al rinvio alla legislazione inglese quale diritto volto a regolare il contratto di servizi, lo liquida come prassi comune ove la parte committente sia quella più forte e perciò imponga che la relazione d’affari venga disciplinata secondo il diritto del proprio Stato di residenza, senza che ciò possa di per sé far presumere alcuna “dipendenza” della controparte, nel significato che qui rileva.

Perciò, a conclusione della propria disamina, la CTR conclude rigettando l’appello dell’Amministrazione in ragione del fatto che “non è risultata dimostrata la conclusione di contratti in nome e per conto della stessa società (…)” e che risulta indimostrato che alcuno abbia avuto un “ruolo essenziale nelle trattative prodromiche alla conclusione degli accordi stipulati dalla società”, ed anzi essendo stato riscontrato che l’attività svolta è stata conforme a quanto previsto nel contratto di servizi e con carattere “meramente preparatorio o ausiliario”.

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