L’intervallo di libera concorrenza nella circolare 16/E/2022

La circolare 16/E/2022 offre dei chiarimenti operativi su come gestire l’intervallo di libera concorrenza. In particolare, l’Agenzia chiarisce, al punto 5, che le indicazioni Ocse sono coerenti con le previsioni dell’articolo 6 D.M. 14.05.2018.

Gli step da seguire sono i seguenti.

Step 1: individuare il campione di comparables;

Step 2: valutare se il campione è caratterizzato da un omogeneo grado di comparabilità. In caso di risposta positiva passare allo Step 4.

In caso di risposta negativa proseguire con lo step 3.

Step 3: applicare strumenti statistici per comprimere l’intervallo.

Step 4: tutti i valori dell’intervallo non compresso (full range) o dell’intervallo ristretto rappresentano valori conformi al principio di libera concorrenza.

Step 5: valutare se il nostro indicatore ricade all’interno dell’intervallo. In caso di risposta affermativa l’analisi si ferma qui. In caso di risposta negativa si deve procedere con lo step successivo.

Step 6 (in caso di mancata inclusione nell’intervallo): l’impresa deve fornire idonee giustificazioni. Se le giustificazioni sono accettate l’analisi si ferma qui, altrimenti si procede con lo step successivo.

Step 7: l’Agenzia colloca l’impresa all’interno dell’intervallo utilizzando il primo valore utile.

La circolare offre altresì una interessante casistica di esempi.

Proponiamo il caso in cui l’analisi riguardi operazioni di vendita, e si supponga che un contribuente abbia determinato un intervallo tra 80 e 120 e che si trovi al punto più basso, ossia 80. Il contribuente, ovviamente, ritiene di essere conforme al principio di libera concorrenza.

Supponiamo, a questo punto, che l’Agenzia rettifichi l’intervallo, determinandolo nel range tra 100 e 120. I ricavi verranno quindi rettificati dalla misura corrispondente da 80 a quella relativa a 100, ossia il valore minimo accettabile individuato dall’Ufficio.

Dall’esempio emerge come l’Ufficio non imponga che si debba raggiungere la mediana o il valore massimo.

Chiariamo con un altro esempio. Riprendiamo il caso precedente, con l’unica differenza che, invece di considerare le vendite, consideriamo gli acquisti.

Si supponga che il contribuente abbia collocato l’indicatore finanziario a 120 e che l’Agenzia restringa l’intervallo ai valori compresi tra 80 e 100. Ciò potrebbe discendere dal fatto che i soggetti con valore superiore a 100 non sono ritenuti comparabili.

In questo caso, l’Agenzia riposizionerà il prezzo a 100, ossia il valore massimo. In questo caso, a differenza del precedente, si considera il valore massimo e non minimo in modo da agevolare il contribuente.

In sostanza, il contribuente viene agevolato in quanto si considera il valore massimo di libera concorrenza e, in caso di costi, il valore massimo riduce il più possibile la base imponibile.

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