Le scadenze 2018 per il versamento dell’IVAFE

A decorrere dal periodo d’imposta 2011, è stata introdotta nel nostro ordinamento l’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero), che è dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo rappresenta uno strumento utile per approfondire la disciplina dell’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

Le persone fisiche residenti in Italia sono assoggettate all’IVAFE qualora detengano all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, quindi, anche se pervengono da eredità o donazioni.

L’IVAFE si applica ai seguenti prodotti finanziari se detenuti all’estero:

  • azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
  • obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
  • strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
  • quote di fondi comuni di investimento;
  • titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
  • qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nei punti precedenti e i relativi indici;
  • contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • contratti di scambio a pronti e a termini (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • combinazioni di contratti o di titoli indicati nei punti precedenti.

Sulla base imponibile così calcolata è dovuta l’aliquota del 2 per mille (nel 2012 l’aliquota era dell’1 per mille, nel 2013 dell’1,5 per mille). L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. L’imposta è dovuta anche se il relativo importo non è superiore a 200 euro.

Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVAFE trovano applicazione le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). A decorrere dal 2013, al fine di dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW del modello Redditi PF. Va segnalato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 932, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del D.L. 78/2010 (spesometro), il termine per la presentazione delle dichiarazioni in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre. Nel modello dichiarativo, per il valore degli immobili situati all’estero, occorre indicare il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta sulla base del provvedimento delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili. L’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riferimento. Considerato che all’ imposta in esame si applicano le disposizioni IRPEF, l’imposta potrà essere anche rateizzata, ma solo per il saldo e la prima rata di acconto, entro un massimo di 6 rate.

I contribuenti possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 2 luglio 2018 ovvero entro il 20 agosto 2018 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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