La plusvalenza realizzata da una partnership tedesca è imponibile solo in Germania

Con la risposta ad interpello n. 418/2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania (“Convenzione”), in relazione alla plusvalenza realizzata da una società di diritto tedesco (nello specifico una Kommanditgesellschaft), a seguito della cessione di una partecipazione qualificata in una società fiscalmente residente in Italia.

Nel caso di specie la società tedesca, partecipata da un’altra entità tedesca, risulta essere assimilabile ad una società in accomandita semplice italiana: sotto il profilo fiscale la Kommanditgesellschaft è considerata trasparente e, dunque, i suoi redditi sono imputati proporzionalmente ai soci, in capo ai quali sono tassati indipendentemente dall’effettiva percezione.

In base alla normativa tributaria italiana, la plusvalenza conseguita da una società non residente, mediante la cessione di una partecipazione qualificata detenuta in una società residente in Italia, costituisce un reddito imponibile ai fini dell’Ires.

Sul piano convenzionale, invece, l’articolo 13, paragrafo 4 della Convenzione stabilisce che “gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 (i.e. immobili, beni mobili di una stabile organizzazione, navi ed aeromobili) sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente”.

La plusvalenza in oggetto, quindi, dovrebbe essere imponibile soltanto nello Stato di residenza del soggetto alienante (i.e. in Germania).

Il quesito posto dall’istante riguarda proprio la possibile applicazione della suddetta disposizione convenzionale al caso di specie, premessa la natura (generalmente ostativa in tal senso) di entità trasparente del soggetto alienante.

Sul punto è giusto il caso di ricordare che il Protocollo aggiuntivo della Convenzione, al paragrafo 2, afferma che “una società di persone è considerata residente dello Stato contraente in base all’articolo 4, paragrafo 1, qualora sia stata costituita in conformità della legislazione di detto Stato o abbia in tale Stato l’oggetto principale della propria attività. Tuttavia, le limitazioni al diritto di imposizione dell’altro Stato contraente contenute negli articoli da 6 a 23 sono applicabili soltanto nella misura in cui i redditi provenienti da questo Stato o il patrimonio ivi situato sono assoggettati all’imposta del primo Stato.

Nel caso in esame il reddito della Kommanditgesellschaft viene imputato (e tassato) interamente nello Stato di residenza di quest’ultima (i.e. Germania) in capo alla partecipante tedesca.

Alla luce di quanto sopra, conclude l’Agenzia delle entrate, in linea con quanto già chiarito nei precedenti documenti di prassi (risoluzioni n. 17/E/2006 e risoluzione n. 167/E/2008), la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione totalitaria nella società italiana deve essere assoggettata a imposizione esclusiva in Germania.

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