Per la notifica agli iscritti AIRE basta la raccomandata

La notificazione degli atti agli italiani residenti all’estero è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri AIRE, non essendo necessario seguire la procedura più articolata prevista dall’articolo 142 c.p.c. in tema di notificazione degli atti giudiziari a persona non residente.

A tali conclusioni è arrivata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20256 del 22 agosto 2017. Si tratta di un tema particolarmente attuale se si considera che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente avviato specifici filoni di controllo proprio nei confronti degli iscritti AIRE, sulla scorta delle previsioni di cui all’articolo 7, D.L. 193/2016 e del relativo provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017, finalizzati evidentemente a scovare i soggetti formalmente e fittiziamente residenti all’estero, ma che hanno il centro dei propri affari e interessi in Italia,  ove sono sostanzialmente residenti. A tal fine, secondo il citato provvedimento, sono presi in considerazione, fra l’altro, la residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata (per la cui individuazione si fa riferimento al D.M. 4 maggio 1999), i movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dalle banche (e altri intermediari finanziari) in adempimento degli obblighi sul monitoraggio fiscale, le informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni, la residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente, le utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive.

Ciò posto, è utile soffermarsi su quanto deciso dalla Cassazione nell’ordinanza in commento tenendo presente che, fra l’altro, nel caso di specie è stato ribaltato il verdetto della CTR Liguria favorevole al contribuente, evidenziando come la più complessa procedura di notifica degli atti giudiziari ai non residenti delineata dall’articolo 142 c.p.c. sia, in ambito fiscale, alternativa a quella più “diretta” prevista dall’articolo 60, D.P.R. 600/1973.

In particolare, in base all’articolo 142 c.p.c. la notifica a soggetto non residente, né dimorante né domiciliato nel territorio dello Stato, va effettuata secondo le modalità previste dalle specifiche convenzioni internazionali e, in caso di impossibilità, è previsto che la notifica avvenga per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona cui è diretto l’atto.

In ambito fiscale, tuttavia, la suddetta procedura di notifica è alternativa a quella dettata, per gli atti impositivi, dall’articolo 60 D.P.R. 600/1973, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lett. a, D.L. 40/2010 (che ha integrato nel medesimo senso anche l’articolo 26, D.P.R. 602/1973 per la notifica degli atti della riscossione). In forza di tale disposizione, da ritenersi norma speciale, ai fini della notifica degli atti tributari ai non residenti, è sufficiente la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri AIRE. La Corte di Cassazione, inoltre, precisa che si tratta di norma che ha valenza generale, trovando applicazione sia con riferimento al contribuente residente in Paese Ue che extra-UE, compresa pertanto la Svizzera (ove si era trasferito il contribuente nel caso di specie).

I giudici di legittimità, infine, osservano come, in ogni caso, la proposizione del ricorso da parte del contribuente, che si è difeso nel merito ha comunque sanato l’eventuale nullità della notifica dell’avviso, escludendo la decadenza dalla potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria.

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