La disciplina CFC si inceppa sulle attività passive

Come noto, la disciplina controlled foreign companies di cui all’articolo 167 Tuir prevede che la tassazione per trasparenza dei redditi della società estera controllata si verifica in capo al soggetto controllante italiano, solamente al verificarsi delle due condizioni congiunte di cui al comma 4, ossia l’assoggettamento della società estera ad un livello effettivo di tassazione inferiore al 50% di quello italiano e il contestuale svolgimento da parte di essa di una attività passiva.

Le attività passive sono tipicizzate in 7 casistiche espressamente elencate dalla norma. Le più interessanti sono le ultime due. In particolare, la sesta annovera i “proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuateall’interno del gruppo.

Il punto 7) contempla i “proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggettiall’interno del gruppo.

Si tratta, in sostanza, delle c.d. cessioni a basso valore aggiunto (punto 6) e dei c.d. servizi a basso valore aggiunto (punto 7).

La norma prevede che ai fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel D.M. 14.5.2018 emanato in tema di prezzi di trasferimento.

Non vi è dubbio che rientrano nella casistica i servizi che non sono inquadrabili nel core business del gruppo, che non sono erogati a terzi e che hanno sostanzialmente natura di supporto. Si tratta delle spese di regia come quelle connesse ai servizi amministrativi e contabili.

Ci si può, tuttavia, chiedere se i servizi industriali come le lavorazioni, se presentano un valore aggiunto scarso, possano o meno rientrare nella disciplina in commento. La risposta potrà essere positiva o negativa. Tuttavia, in entrambi i casi, si ottiene una conclusione insoddisfacente.

Supponiamo di dare una risposta positiva: vi possono, quindi, essere delle lavorazioni a basso valore aggiunto che entrano nella disciplina. A questo punto, se combinate con livello impositivo basso, opera la tassazione per trasparenza. Il contribuente, tuttavia, potrà evitarla dimostrando l’esimente del comma 5, ossia che la società controllata “svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali”.

L’esimente può essere dimostrata attraverso interpello oppure direttamente dal contribuente in caso di controllo da parte dell’Ufficio. In questo caso si deve dare idonea comunicazione nella dichiarazione dei redditi.

L’impostazione è rassicurante, però contrasta con le linee guida Ocse, peraltro recentemente aggiornate a gennaio 2022, sul transfer price che prevedono al punto 7.47 che le attività produttive non rientrano tra i servizi a basso valore aggiunto.

Si legge, infatti, che “The following activities would not qualify for the simplified approach outlined in this section:

[…]

  • manufacturing and production services”.

Possiamo, quindi, ipotizzare di seguire la via alternativa, ossia quella di valorizzare l’esclusione dei servizi produttivi dalle attività a basso valore aggiunto.

A questo punto, la condizione dello svolgimento di una attività passiva risulterebbe soddisfatta in ipotesi tutto sommato marginali, come quelle dei servizi amministrativi o delle triangolazioni di beni quasi fittizie, ossia dove il valore della transazione è di scarso rilievo.

Questa impostazione sembra essere forse la più coerente con il sistema, tuttavia espone il contribuente ad un rischio.

Nel caso in cui l’Agenzia contesti la sussistenza dei requisiti CFC per la tassazione per trasparenza, il contribuente potrà difendersi dimostrando la sussistenza dell’esimente, pur in assenza di interpello, tuttavia si vedrà irrogare la sanzione per mancata segnalazione oscillante tra i 1.000 ed i 50.000 euro.

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