La detenzione di opere d’arte all’estero e il monitoraggio fiscale

La detenzione di opere d’arte all’estero comporta la necessità di compilare il quadro RW relativo al monitoraggio fiscale.

Ovviamente, l’adempimento è previsto se sussistono i requisiti del monitoraggio fiscale stesso. Pertanto il detentore deve essere una persona fisica, una società semplice, una associazione professionale o un ente non commerciale come ad esempio un trust o una fondazione. Inoltre, il soggetto che detiene l’opera deve risultare fiscalmente residente in Italia nell’anno oggetto di monitoraggio.

Le collezioni non sono soggette né ad Ivie né ad Ivafe in quanto, ovviamente, non si tratta né di immobili, né di prodotti finanziari.

L’obbligo del monitoraggio, secondo l’Agenzia delle Entrate, discende dal fatto che, come chiarito nella circolare AdE 43/E/2009, si rende necessario, a partire dal Modello Unico 2010 per il 2009, monitorare nel quadro RW tutti gli investimenti detenuti all’estero, ancorché non abbiano prodotto un reddito imponibile nell’anno di riferimento.

Ovviamente, per forza di cose, il monitoraggio non può essere richiesto per beni di valore modesto, altrimenti la compilazione del quadro RW risulterebbe particolarmente gravosa per il contribuente. Ad esempio, se questi detiene un immobile all’estero, egli non sarà tenuto a compilare un rigo o più del modello per il mobilio, a meno che non si tratti di beni che hanno natura di investimento.

Le istruzioni al quadro RW prevedono, infatti, il codice 17 relativo alle opere d’arte.

In altri casi, come per il codice 16, è stato indicato che il monitoraggio interessa solo le auto di lusso. Ciò vale a significare che la bicicletta detenuta nel garage all’estero non deve essere oggetto di monitoraggio.

Per quanto concerne le opere d’arte, invece, il lusso si presume. Rimane, ad ogni buon conto, un certo profilo di soggettività in merito alla valutazione che la collezione configuri effettivamente un’opera d’arte.

Il criterio da utilizzare per il monitoraggio, non trattandosi di un bene soggetto alle patrimoniali estere, è rappresentato dal costo storico e, in mancanza, dal valore di mercato.

Stante i chiarimenti forniti risoluzione AdE 77/E/2016, in caso di utilizzo del criterio del costo storico si utilizzerà il valore storico convertito con il cambio dell’epoca (se trattasi di importi non espressi in Euro), mentre, in caso di utilizzo del valore di mercato, si dovrà utilizzare il cambio aggiornato di anno in anno.

L’opera d’arte deve essere monitorata anche nel caso in cui la stessa sia detenuta all’estero da parte di un trust residente in Italia.

Nel caso del trust, tuttavia, emerge l’obbligo di monitoraggio anche in relazione ai titolari effettivi che, mutuando il concetto dalla disciplina antiriciclaggio, sono, in linea di massima, il fondatore, il trustee, il guardiano, i beneficiari. In questo caso, ancorché solamente in relazione ai titolari effettivi, il monitoraggio va operato anche se il trust dovesse essere un soggetto non residente.

Le previsioni vanno, tuttavia, coordinate con gli interventi di prassi dell’Agenzia delle entrate che hanno liberato dall’adempimento il trustee ed il guardiano: si tratta, rispettivamente, della risoluzione AdE 53/E/2019 e della risposta ad interpello n. 506/2020.

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