In materia di transfer pricing è dubbia la “riqualificazione” di un contratto di compravendita con dilazione di pagamento in operazione di finanziamento

Con la sentenza n. 231-06/2014 del 3 febbraio 2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha chiarito che in materia prezzi di trasferimento, il rapporto contrattuale (nella specie: contratto di compravendita, con dilazione di pagamento), NON può essere “riqualificato” in “operazioni di finanziamento” sulla base di una presunta illiceità della causa contrattuale.

In base alle previsioni indicate dagli artt. 1344 e 1418 c.c. l’illiceità della causapuò, tutt’al più, determinare la nullità del relativo contratto sottostante, ma NON la conversione del contratto in frode alla legge in quello che costituisce il presupposto per l’applicazione della norma che le parti intendevano eludere”.

Più specificatamente i Verificatori contestavano al Contribuente, nell’effettuazione di vendite di merce nei confronti della controllata (USA), il mancato addebito degli interessi in relazione ai “mancati o ritardati pagamenti della merce”.

Senza nessuna specifica motivazione in merito, i Verificatori procedono con la ripresa a tassazione degli interessi attivi non addebitati e quantificati nella misura del 5,25% annuo calcolato sull’ammontare dei crediti commerciali (stessa percentuale applicata in una operazione di finanziamento intercorsa tra la ricorrente e altra società del Gruppo).

In relazione ad interessi attivi non dichiarati in violazione dell’art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917 del 1986, il Collegio ritiene ILLEGITTIMA la riqualificazione delle operazioni di compravendita, che sono state concluse con la controllata USA, in operazioni di finanziamento, stante:

  1. l’avvenuta e quindi REALE operazione di compravendita tra la ricorrente e la società americana (in tal senso non vi sono stati comportamenti simulatori e/o in frode alla legge);
  2. il ritardato e mai omesso pagamento, di quanto pattuito contrattualmente è stato causato da obiettive difficoltà finanziarie della controllata.

Sul primo punto si rammenta che a parere dei Verificatori l’assenza di revisioni o rinegoziazioni relative alle scadenze di pagamento, la mancanza di richieste di dilazione oppure di solleciti e/o di tentativi di recupero del credito entro le scadenze pattuite, dimostrano la volontà della verificata di lasciare a disposizione della controllata le somme dovute a pagamento delle fatture ed anche gli interessi maturati sulle stesse.

I Giudici, ritenendo idonei gli elementi di prova addotti dal Contribuente, chiariscono che i crediti in commento sono stati successivamente riscossi dalla ricorrente e ciò, a conferma dell’effettività delle operazioni di compravendita intercorse tra le due società.

In relazione al secondo punto, le obiettive difficoltà finanziarie sono confermate dal fatto che la società non è stata in grado di conseguire un volume d’affari sufficiente al raggiungimento del c.d. “break-even point”. L’andamento negativo, in questo senso, è esplicitato dai documenti di bilancio.

Infine, il Collegio si sofferma sul fondamentale canone ermeneutico fissato dall’art. 1362 c.c. in base al quale “nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti…”.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto