Il pagamento guida l’esenzione su interessi-canoni in uscita

L’articolo 26-quater del d.P.R. n. 600/73 prevede un particolare regime di favore per gli interessi e i canoni pagati a società residenti in un altro stato membro dell’Ue al ricorrere di determinate condizioni di natura soggettiva e oggettiva.

In particolare, la norma, di impronta comunitaria, prevede l’esenzione da imposizione per gli interessi e i canoni pagati da società ed enti residenti in Italia, nonché da stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato, a società ed enti residenti in Stati membri diversi ed appartenenti allo stesso gruppo, comprese le stabili organizzazioni di tali società.

La ratio è quella di eliminare nei confronti di società del medesimo gruppo, residenti in Stati membri diversi, la doppia imposizione sui pagamenti di interessi e di canoni che avvengono tra le suddette società, compresi i pagamenti che vengono effettuati tra le stabili organizzazioni di tali società o tra queste ultime e le stabili organizzazioni stesse. In sostanza, la disposizione realizza l’imposizione esclusiva di tali redditi da parte del Paese di residenza del soggetto percettore e l’eliminazione della loro tassazione nello Stato della fonte.

A riguardo, si ricorda infatti che ai sensi dell’art.23 del Tuir sarebbero tassati in Italia, salvo convenzione:

  • gli interessi conseguiti da soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia) se corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti (il riferimento è in particolare ai proventi corrisposti a società Ue dello stesso gruppo derivanti da prestiti di denaro);
  • i canoni conseguiti da soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia) per lo sfruttamento di beni immateriali, se corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, oppure per la locazione di beni mobili, se relativi a beni che si trovino in Italia.

Come detto l’esenzione concerne società Ue appartenenti allo stesso gruppo secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art.26-quater, in base al quale:

  • la società che effettua il pagamento deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento;
  • la società che riceve il pagamento deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento;
  • una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento.

Per diritti di voto detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, devono intendersi quelli esercitabili nell’assemblea ordinaria prevista dagli artt. 2364, 2364‐bis e 2479‐bis c.c..

È poi necessario un periodo minimo ininterrotto di detenzione delle partecipazioni pari ad un anno (“holding period”).

Qualora non si riscontri alcuna partecipazione “diretta” – così come intesa nei punti sopra – fra le società interessate ovvero la partecipazione diretta venga meno lungo la durata del rapporto, l’esenzione, rispettivamente, non è applicabile o decade.

Pertanto, ad esempio, se nel corso della durata del contratto la società beneficiaria Ue cede ad un soggetto terzo la partecipazione nella società pagante residente, vengono meno le condizioni per fruire dell’esenzione e, con riferimento ai canoni (o interessi) pagati dopo tale cessione, la società residente è obbligata ad applicare sul reddito in uscita la ritenuta nella misura stabilita, a seconda dei casi, dalla normativa nazionale o dalla convenzione internazionale (se ivi prevista in misura inferiore).

Si evidenza che, ai fini della decorrenza dell’obbligo di applicazione della ritenuta, il momento rilevante è quello del pagamento e non, invece, quello di maturazione dei proventi o di emissione della relativa fattura. In altre parole, per fruire dell’esenzione ex art.26-quater d.P.R. n.600/73, il requisito partecipativo deve essere soddisfatto al momento del pagamento del corrispettivo.

Ciò lo si evince, sia dal dato letterale del comma 2 della norma, ove viene fatto riferimento al termine “pagamento”, sia dalla risoluzione n.131/E/2009 secondo cui “non possa trovare applicazione l’esenzione di cui all’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, posto che la partecipazione fra le società interessate al pagamento degli interessi è esclusivamente indiretta”.

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