Il criterio di radicamento della residenza fiscale basato sul domicilio

Il D.Lgs. 209/2023 ha introdotto importanti modifiche in tema di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti di cui agli articoli 2 e 73, Tuir.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di rendere il nostro sistema tributario maggiormente coerente e uniforme rispetto ai principi previsti dall’ordinamento dell’Unione europea, dall’OCSE e dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia.

Tali modifiche assumono notevole rilevanza, in quanto incidono sul radicamento della residenza fiscale in Italia. Si rammenta che il nostro ordinamento si fonda sul principio della tassazione del reddito mondiale (c.d. worldwide taxation principle), secondo cui i soggetti residenti in Italia sono tassati nel nostro Paese su tutti i redditi ovunque prodotti, ai sensi dell’articolo 3, Tuir, fatti salvi i rimedi per risolvere la doppia imposizione.

Solo con la circolare n. 20/E/2024, a distanza di poco più di dieci mesi, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte, di cui è bene tenere conto nella futura gestione delle posizioni in materia di residenza fiscale.

Al riguardo, si rammenta che l’articolo 2, Tuir, per quanto concerne le persone fisiche, definiva le condizioni della residenza e del domicilio tramite rinvio alla disciplina contenuta nel codice civile e, in particolare, all’articolo 43 cod. civ., che definisce il domicilio come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e fa coincidere la residenza con il luogo di dimora abituale.

Mediante una parziale modifica ad opera del citato D.Lgs. 209/2023, la norma in esame contempla, ora, una nozione fiscale di domicilio che prescinde dall’accezione civilistica di cui sopra, prevedendo un criterio del tutto nuovo consistente nella presenza fisica nel territorio dello Stato.

Infatti, ai sensi del novellato comma 2, dell’articolo 2, Tuir, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

  • hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
  • hanno il domicilio, nella definizione resa dal citato articolo 2, comma 2, Tuir, nel territorio dello Stato;
  • sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
  • sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente.

Con la circolare n. 20/E/2024, in relazione ai suindicati criteri, l’Agenzia delle entrate ha chiarito di ritenere confermato l’approccio già adottato nella previgente disposizione, con la conseguenza che la residenza fiscale delle persone fisiche si considera in Italia al ricorrerealternativo”, per la maggior parte del periodo d’imposta, di uno dei quattro criteri di collegamento sopra riportati.

Nel citato documento, si precisa, altresì, che, alla luce di quanto illustrato nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 209/2023, trova conferma, in continuità con la previgente versione della disposizione in esame, ai fini del computo della maggior parte del periodo d’imposta, il riferimento anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno, sommandoli, quindi, tra loro. Ciò significa che i suddetti criteri di collegamento non devono necessariamente ricorrere in modo continuativo e ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183 (o 184 in caso di anno bisestile) giorni nel corso di un anno solare.

Con specifico riferimento, poi, alla nuova definizione di domicilio, la disposizione privilegia ora le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche.

Come chiarito nella circolare n. 20/E/2024, dove vengono prospettati diversi esempi, si intendono tali sia i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (ad esempio, il rapporto di coniugio o di unione civile), sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di coppie conviventi). Parimenti, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente nella misura in cui risulti da elementi certi (ad esempio, l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo).

Ad ogni modo, tenuto conto della crescente mobilità delle persone fisiche, l’Agenzia raccomanda un’analisi caso per caso, al fine di una concreta ponderazione degli elementi fattuali, in quanto possono configurarsi fattispecie per le quali non è immediata l’individuazione dello Stato in cui si concentrano le relazioni personali e familiari (come peraltro già precisato con circolare n. 25/E/2023).

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