Finanziamenti infragruppo e transfer pricing

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 2275 del 18 giugno 2015) ha trattato di un interessante caso di accertamento in materia di transfer pricing, accogliendo l’appello proposto dal contribuente in riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, sulla base di alcune interessanti argomentazioni che qui seguito cercheremo di riassumere.

Il caso trattato dai Giudici lombardi era riferito ad un finanziamento concesso dalla capogruppo irlandese alla controllata italiana, per un cospicuo ammontare di denaro, funzionale a dotare la controllata residente delle risorse necessarie al pagamento del prezzo di acquisto di una società operativa anch’essa italiana. Il finanziamento, con scadenza decennale, era regolato al tasso di interesse del 9%, il quale trovava un supporto anche in uno studio commissionato ad una società specializzata il quale aveva individuato – sulla base di una analisi di benchmark – un intervallo di “valore normale” del tasso di interesse compreso fra il 6,32% ed il 12,31%.

L’Ufficio, da quanto emerge dalla rappresentazione dei fatti riportata nella sentenza in commento, aveva invece contestato l’applicazione di un tasso inferiore – precisamente pari al 7,078% – principalmente sulla scorta di una presunta minore rischiosità della società mutuataria rispetto a quanto emergeva dall’analisi tecnica compiuta dalla stessa. In particolare, in considerazione delle condizioni economiche della società acquisita grazie al finanziamento ricevuto e della sua presunta capacità prospettica di distribuire dividendi a favore del suo socio (la mutuataria), l’Ufficio aveva espresso l’opinione secondo cui il finanziamento sarebbe stato “meno rischioso” rispetto a quanto stimato dalla società ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato, e quindi aveva stabilito un diverso ammontare di spread (quale premio per il rischio).

La differenza fra gli interessi calcolati e dedotti dalla società, e quelli rideterminati dall’Ufficio, era stata quindi oggetto di accertamento anche ai fini della presunta inapplicabilità, per detta eccedenza, dell’esenzione dalla applicazione della ritenuta d’acconto in sede di pagamento delle somme.

La CTR della Lombardia, accogliendo le doglianze della società appellante, evidenzia alcuni concetti di comune rilevanza in materia di transfer pricing.

  • In primo luogo, viene criticato l’approccio accertativo dell’Ufficio in quanto esso non avrebbe compiuto alcuna “comparazione”, come invece sarebbe prescritto dalla norma e dalle Linee Guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento, bensì si sarebbe limitato ad esprimere una opinione riguardo al profilo di rischio del finanziamento, senza adeguato supporto tecnico oggettivo.
  • La disciplina del transfer pricing, ed in generale quella del “valore normale” di cui all’art.9, comma 3, del Tuir, quindi, non consentirebbe all’Amministrazione di limitarsi a “stimare” il valore normale di una prestazione, bensì richiederebbe che esso sia desunto da un’analisi comparativa con transazioni similari fra soggetti indipendenti; tale comparazione sarebbe stata del tutto assente nel caso di specie.
  • Nel documento predisposto dal consulente specializzato, tecnicamente condiviso dall’Ufficio, viene poi proposto un intervallo statistico di valori, ciascuno dei quali potenzialmente idoneo a rappresentare il valore normale della transazione; il Giudice ha quindi ritenuto del tutto “opinabile ed arbitrario” che il tasso di mercato, benché compreso nell’intervallo indicato dallo studio, non potesse essere rappresentato dal 9% (come da contratto di finanziamento), bensì solo dal 7,078% (come affermato dall’Ufficio), quando entrambi i valori erano appunto inclusi nell’intervallo statistico dell’analisi di benchmark. In altri termini, è stato affermato che il “tasso ritenuto normale dall’Ufficio, oltre ad essere del tutto casuale, non è motivato e senza fondamento alcuno”, per cui esso sarebbe in contrasto con quanto indicato dall’Ocse in materia di prezzi di trasferimento.

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