Esenzione da ritenuta e prova del beneficiario effettivo

Ai fini della esenzione da ritenuta in occasione del pagamento di interessi e canoni a soggetti esteri residenti in Stati membri dell’Unione europea, il comma 6 dell’art. 26-quater, DPR 600/1973, richiede alla società che effettua il pagamento, e che pertanto agisce nella funzione di sostituto d’imposta, di produrre  un’attestazione da cui risulti la residenza del beneficiario effettivo rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato di residenza del soggetto percipiente, nonché una dichiarazione resa da quest’ultimo circa la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per beneficiare appunto dell’esenzione da ritenuta.

In un caso che ha costituito oggetto di un interessante giudicato della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 9819/2015), l’Amministrazione aveva contestato al contribuente di avere erroneamente applicato l’esenzione ex art. 26-quater, DPR 600/1973, in sede di pagamento di interessi passivi alla consociata estera, in quanto l’istanza presentata dal soggetto estero non aveva data certa ed i documenti fiscali prodotti portavano una data successiva al pagamento.

I Giudici milanesi, richiamando un precedente giurisprudenziale di secondo grado (Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 2897/2015) hanno dapprima sottolineato che la qualificazione di beneficiario effettivo necessita della ricorrenza dei seguenti presupposti:

  • che il reddito sia imputato al soggetto estero secondo la legge dello Stato in cui risiede;
  • che detto soggetto non sia obbligato, per via di un vincolo normativo, contrattuale o di altra natura, a trasferire il reddito ad altro soggetto.

Ebbene, mentre la prima circostanza può essere agevolmente accertata mediante la produzione del certificato di residenza rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero, la seconda condizione deve necessariamente essere oggetto di una verifica che non può competere al sostituto d’imposta. Quindi, conclude questa giurisprudenza, non può essere tacciato di irregolarità tale da far decadere il presupposto di esenzione da ritenuta, il comportamento della società che ha assunto la certificazione rilasciata dall’Autorità fiscale estera quale attestazione della sussistenza dei requisiti per il percipiente del reddito.

Secondo questa lettura della norma, il requisito della residenza del soggetto estero percipiente, e dell’assoggettamento a tassazione del reddito in capo a questi, assume una rilevanza apicale nella qualificazione di detto soggetto come beneficiario effettivo del reddito. Nessun dubbio può infatti nutrirsi avuto riguardo al carattere probatorio vincolante dei certificati di residenza prodotti dalle Autorità estere. A tale riguardo, se l’Amministrazione finanziaria intendesse sollevare eccezioni a questo proposito, lo dovrebbe fare domandando chiarimenti alle stesse Autorità estere (Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sent. 228/2010).

Quindi, dal lato del soggetto italiano, può essere sufficiente assumere la certificazione rilasciata dallo Stato estero quale elemento probatorio sufficiente a provare la sussistenza in capo al percipiente del reddito dei requisiti convenzionali per fruire delle previste agevolazioni (Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sent. 28/2012).

I Giudici milanesi richiamano infine anche i principi affermati dalla Corte di Giustizia, riguardo al fatto che i diritti riconosciuti dalla normativa dell’Unione europea non possono essere disconosciuti per il mero mancato rispetto di requisiti formali, se sussistono i presupposti sostanziali.

Pertanto, se i certificati prodotti dal contribuente evidenziano l’esistenza dei requisiti di sostanza per beneficiare della esenzione da ritenuta in sede di pagamento di interessi o canoni, il mancato ottemperamento di aspetti puramente formali non può far venir meno il diritto all’esenzione consentito dalla norma.

 

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