Credito d’imposta redditi esteri: la definitività delle imposte estere

In considerazione del fatto che i soggetti residenti in Italia, sono tassati sui redditi ovunque prodotti, in base al principio della tassazione su base mondiale, il metodo del credito d’imposta, disciplinato nell’ambito dell’articolo 165 del Tuir, evita la doppia imposizione, che si può realizzare laddove il reddito sia tassato anche nello Stato della fonte.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa nello specifico del concetto di definitività delle imposte pagate all’estero che possono essere computate nel calcolo del credito d’imposta.

Il primo comma dell’articolo 165 del Tuir stabilisce che, per i redditi prodotti all’estero che concorrono, sulla base del principio della tassazione mondiale, alla formazione del reddito complessivo del contribuente residente, le imposte pagate a titolo definitivo nello Stato della fonte su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

In relazione alle imposte estere ammesse in detrazione attraverso il meccanismo del credito d’imposta, l’articolo 15 del D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha stabilito, con una norma di interpretazione autentica, che queste non sono soltanto quelle oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e l’altro Stato, ma comprendono anche gli altri tributi esteri sul reddito.

L’imposta estera, per rilevare ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve essere stata assolta in via definitiva, ossia deve essere irripetibile, non più modificabile a favore del contribuente.

Le imposte si considerano pagate a titolo definitivo nel periodo in cui vengono versate al Fisco estero, non essendo invece rilevante il momento di acquisizione della relativa certificazione, che ha “soltanto” valenza probatoria.

Non possono considerarsi definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale, anche mediante «compensazione» con altre imposte dovute nello Stato estero.

Allo stesso modo non possono essere detratte le imposte corrisposte in via provvisoria in pendenza di un contenzioso.

Se la ritenuta applicata nello Stato estero è superiore a quella convenzionale, il soggetto residente in Italia può chiedere il rimborso della differenza.

Soltanto la ritenuta prevista a livello convenzionale potrà essere oggetto di riconoscimento del credito di imposta previsto dall’articolo 165 del Tuir.

Non è invece rilevante il fatto che l’imposta possa essere modificata a sfavore del contribuente, come nel caso in cui la stessa si riferisca a redditi ancora assoggettabili ad accertamento da parte dell’Amministrazioni fiscale estera.

In caso di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana circa la fruizione del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:

  • prospetto recante l’indicazione, distinta per ciascuno Stato estero, dei redditi prodotti, delle imposte pagate in via definitiva, del credito d’imposta spettante;
  • copia della dichiarazione dei redditi presentata in ciascun Stato estero (se prevista);
  • ricevuta di versamento delle imposte pagate in ciascun Stato estero;
  • eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto redditi di fonti estera;
  • eventuale richiesta di rimborso (qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi).

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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