Country-by-Country Reporting

Lo scambio di informazioni tra i vari Paesi a livello mondiale è uno strumento utilizzato per acquisire dati e notizie utili al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale internazionale.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa del Country-by-Country Reporting, uno specifico obbligo a carico della casa madre residente in Italia, illustrandone le caratteristiche anche alla luce delle istruzioni operative fornite con il D.M. 23.02. 2017.

La Legge 208/2015 (Stabilità 2016), per adeguare la normativa rispetto alle direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali, ha imposto a carico della casa madre residente in Italia, di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country); essa dovrà riportare i seguenti dati e notizie riguardanti l’attività internazionale posta in essere:

  • ammontare dei ricavi e gli utili lordi;
  • imposte pagate e maturate;
  • elementi indicatori di un’attività economica effettiva.

La trasmissione della rendicontazione all’Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato, che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato conseguito dal gruppo di imprese multinazionali, nel periodo d’imposta precedente a quello di rilevazione, di almeno 750 milioni di euro, che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sono tenute alla reportistica anche le società controllate residenti nel territorio dello Stato, qualora la società controllante che ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato:

  • sia residente in uno Stato che non prevede la rendicontazione Country-by-Country;
  • non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni;
  • risulti inadempiente rispetto all’obbligo dello scambio delle informazioni proprio relative alla rendicontazione Country-by-Country.

In data 8 marzo 2017, è stato pubblicato il D.M. 23.02. 2017 che contiene le istruzioni operative e le modalità di trasmissione del report Country-by-Country agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 4 del decreto prevede che per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo multinazionale:

  • occorre indicare i dati aggregati di tutte le imprese riguardanti i ricavi, gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
  • si deve procedere all’identificazione di ogni impresa appartenente al medesimo gruppo ivi residente o localizzato e la relativa giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa da quella di residenza, nonché la natura dell’attività o delle principali attività svolte.

Le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l’entità giuridica a cui fanno capo.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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