Costi black list deducibili nei limiti del valore normale

L’attuazione della delega fiscale dovrebbe comportare la modifica della disciplina vigente in materia di indeducibilità dei costi – cosiddetti – black list contenuta nell’art.110, commi da 10 a 12-bis, del Tuir.

È noto che secondo la disciplina attuale non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con fornitori di beni e di servizi residenti o anche solo localizzati in territori o Paesi black list (extra-Ue).

L’indeducibilità dal reddito può però essere evitata a condizione che l’impresa residente fornisca, mediante presentazione di un interpello o durante l’attività di controllo delle autorità, la prova:

  • che i fornitori esteri svolgano prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero
  • che le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico,

in ogni caso si deve comunque trattare di operazione che abbiano avuto una concreta esecuzione.

I componenti negativi black list devono essere indicati separatamente nel quadro RF della dichiarazione dei redditi sia tra le variazioni in aumento sia – ove si rendono applicabili le citate esimenti – tra le variazioni in diminuzione, in modo da risultare deducibili agli effetti del calcolo del reddito imponibile.

Ai fini dell’individuazione dei territori a fiscalità privilegiata, si ricorda che l’art.1, comma 678, della legge di stabilità per il 2015 (L. n.190/2014) ha stabilito che, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 168-bis del Tuir, l’unico criterio di individuazione dei regimi fiscali privilegiati è dato dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. In attuazione di tale disposizione, a modifica del decreto ministeriale 23 gennaio 2002, recante l’elenco dei paesi che devono essere considerati black list ai fini della indeducibilità dei componenti negativi ivi originati, è stato emanato il decreto ministeriale 27 aprile 2015.

Peraltro, il riferimento al solo criterio dello scambio di informazioni dovrebbe essere recepito nella nuova formulazione del comma 10 dell’art.110 del Tuir, così come modificato dal decreto delegato, secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.

In pratica, a beneficio delle imprese, in base alla proposta legislativa le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, effettivamente realizzatesi, effettuate con fornitori black list sono ammessi in deduzione nel limite del loro valore normale. Il criterio generale è quindi quello della deducibilità ricondotto alla – ragionevole – logica del valore normale senza la necessità di dimostrare alcuna esimente.

Una ulteriore novità dovrebbe essere poi rappresentata dall’eliminazione, al comma 11, della prima esimente consistente nella dimostrazione dello svolgimento di un’effettiva attività commerciale prevalente da parte del fornitore estero; esimente il cui riscontro attraverso evidenze documentali poteva costituire una prova diabolica.

Non è messa, invece, in discussione l’operatività della seconda esimente riguardante la prova di un effettivo interesse economico delle operazioni effettuate. In sostanza, la dimostrazione di tale condizione consentirà all’impresa residente di dedurre la quota parte della spesa black list eccedente il valore normale del bene o del servizio acquistato, posto che il nuovo criterio generale permetterà comunque di dedurre il componente negativo fino a concorrenza del valore normale.

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