Con l’art. 90, Legge n. 289/2002 il Legislatore ha introdotto una nuova categoria soggettiva rappresentata dalle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro (le c.d. SSD). Figura che viene confermata anche dalla più recente Riforma dello sport, essendo espressamente prevista dall’art. 6, D.Lgs. n. 36/2021 tra le forme con le quali un ente può svolgere attività sportiva dilettantistica mediante iscrizione all’apposito registro nazionale (il RASD). Seppure alle SSD il Legislatore riconosce buona parte delle agevolazioni fiscali storicamente applicabili al mondo associativo operante in ambito sportivo (le ASD), peculiari sono alcune situazioni legate alla natura “commerciale” di tale soggetto e che occorre valutare con estrema attenzione.
La natura delle SSD
Con la circolare n. 21/E/2003 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell’ambito dell’art. 73, comma 1, lett. a), TUIR. Precisa quindi la stessa Agenzia che «l’assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione». Il reddito delle SSD è, pertanto, determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del TUIR relative alle società e agli enti commerciali. Nei confronti delle società sportive dilettantistiche non potrebbero (il condizionale è d’obbligo per quanto diremo in seguito), quindi, trovare applicazione in generale le disposizioni relative agli enti non commerciali, recate dagli artt. 143 e ss., TUIR, ivi comprese quelle contenute nell’art. 148, concernente gli enti non commerciali di tipo associativo.
Le agevolazioni fiscali applicabili
Sempre con la circolare n. 21/E/2003 l’Agenzia ha precisato che in forza di quanto previsto dall’art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002[1], può trovare applicazione nei confronti delle SSD la disposizione contenuta nell’art. 148, comma 3, TUIR. Secondo tale ultima previsione, per le associazioni sportive dilettantistiche: «non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati».
Tale disposizione stabilisce, in sostanza, la non rilevanza fiscale di corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri soggetti ivi menzionati, in favore di enti associativi con finalità sportive dilettantistiche. Per beneficiare di detta norma agevolativa le SSD, al pari delle ASD, dovranno quindi integrare le clausole statutarie previste dagli artt. 7 e ss., D.Lgs. n. 36/2021 con quelle previste dal comma 8 del citato art. 148, TUIR.
Alle SSD non si applica, invece, la disposizione recata dall’art. 149, comma 4, TUIR che esclude la perdita della qualifica di ente non commerciale per le ASD. E ciò in forza della sua inequivocabile natura commerciale.
L’art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002[2], inoltre, ha esteso le disposizioni della Legge n. 3981991 «alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro» consentendo quindi anche a tali soggetti di optare per il noto e favorevole regime forfettario che è bene ricordarlo, dal 2026, risulta ad esclusivo appannaggio del solo comparto sportivo dilettantistico. Con riferimento alle SSD, ai fini della determinazione del reddito imponibile secondo la normativa prevista dalla Legge n. 398/1991, va tenuto conto della qualificazione tributaria soggettiva delle società di capitali per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d’impresa. Pertanto, le SSD devono applicare il coefficiente di redditività del 3%, su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo, al quale vanno aggiunte per l’intero importo le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive (tra le quali figurano anche i contributi pubblici).
Sono esclusi dall’ammontare dei proventi da assoggettare al coefficiente di redditività quelli che, per espressa disposizione di legge, non concorrono alla formazione del reddito (come, ad esempio, i proventi indicati nell’art. 25, Legge n. 133/1999[3] nel limite annuo complessivo ivi individuato).
Sotto il profilo degli adempimenti, la più volte citata circolare n. 21/E/2003 precisa che per le SSD che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991:
- il modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 deve essere integrato con i componenti positivi di reddito che comunque concorrono alla formazione del reddito;
- quali società di capitali, sono obbligate agli effetti civili alla tenuta delle scritture contabili previste dal Codice civile (in particolare il regime di contabilità ordinaria).
I tesserati non soci
Una delle principali questioni che riguarda l’applicazione delle agevolazioni fiscali nei confronti delle SSD, è quella della non perfetta aderenza della disposizione contenuta nel comma 3, art. 148, TUIR, con la natura del rapporto sociale proprio di tali soggetti. Nelle SSD, infatti, non è rinvenibile la figura dell’“associato” (inteso come soggetto che partecipa alla vita associativa con eguali diritti rispetto a tutti gli altri associati), bensì quella del “socio”, la cui entità della quota sociale assegna un peso decisionale che risulta proporzionale alla misura della stessa. In pratica, più quote un socio possiede, più potere decisionale ha nelle decisioni della società.
Inoltre, mentre l’associato interviene nelle decisioni dell’associazione secondo il principio di “una testa un voto” (il c.d. voto capitario) e la sua appartenenza all’ente così come la sua fuoriuscita non prevede particolari modalità se non quelle individuate dallo Statuto, la partecipazione del socio alla vita sociale avviene secondo regole ben precise dettate dal Codice civile (tra queste il trasferimento delle quote sociali con atto pubblico o scrittura privata autenticata redatti da un notaio o, come introdotto più di recente, anche con scrittura privata registrata redatta da un soggetto iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili). In considerazione delle predette differenze, ci si era chiesti se l’agevolazione recata dal citato comma 3, art. 148, dovesse essere fruita unicamente dal “socio” della SSD (vanificando, in tal modo, l’agevolazione) oppure la stessa potesse applicarsi anche al soggetto che, pur non essendo socio, riveste comunque la qualifica di “tesserato” o “affiliato” alla federazione o ente di promozione sportiva a cui la società sportiva dilettantistica ha aderito. Con una prima risposta fornita dalle DRE Molise del 10 dicembre 2008, in linea con quanto già affermato dalla DRE Liguria nella risposta del 23 maggio 2008 (poi seguita dalla risoluzione n. 38/E/2010 e dalla maxi-circolare n. 18/E/2018), a fronte di specifica istanza di interpello, viene confermata la possibilità per le società sportive dilettantistiche di considerare “non commerciali”, sia ai fini IRES ed IRAP, i proventi derivanti dai tesserati non soci. Come già ribadito (si veda la circolare n. 21/E/2003) l’Agenzia ricorda infatti che il disposto dell’art. 90, Legge n. 289/2002 estende alle SSD le disposizioni tributarie riguardanti le ASD con particolare riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 148, comma 3, TUIR. Per le società di capitali sportive dilettantistiche, quindi, viene operata una ragionevole identificazione degli iscritti e dei partecipanti nella figura dei “tesserati” al fine di poter godere della decommercializzazione dei proventi in base all’art. 148, comma 3, TUIR.
Chiude il documento di prassi affermando che occorre, in ogni caso, verificare la diretta rispondenza agli scopi istituzionali dell’attività i cui proventi si vogliono decommercializzare, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti ad imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.
Le questioni del voto capitario e del divieto di trasmissibilità delle quote sociali
La circolare n. 21/E/2003, al par. 2.2., ai fini dell’applicabilità della disposizione contenuta nel comma 3, art. 148, TUIR anche alle SSD, chiarisce che: «Per beneficiare di detta norma agevolativa le società’ sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui al più volte citato comma 18 dell’art. 90 [oggi il riferimento è alle previsioni del D.Lgs. 36/2021] con quelle previste dal comma 4-quinquies dello stesso art. 111 [oggi art. 148]”»
Si tratta delle clausole statutarie indicate dal comma 8 del richiamato art. 148 e previste per tutte le ASD. Tra queste, tuttavia, ve ne sono alcune che presentano delicati profili di compatibilità con alcuni principi di diritto societario che necessariamente debbono andare a regolare le SSD che, è bene ricordarlo, sono società di capitali la cui disciplina è contenuta nel Libro V, c.c..
Si tratta, in particolare:
- del principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, c.c. (ad oggi art. 2538, comma 2, c.c.) contemplato alla lett. e), comma 8, art. 148, TUIR;
- del requisito di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, previsto dalla lett. f), comma 8, art. 148, TUIR.
L’inserimento di dette clausole negli statuti delle SSD trova spesso ostacoli insormontabili in sede di controllo notarile di legalità ai fini della relativa iscrizione nel Registro Imprese e ciò proprio in virtù di un possibile contrasto delle stesse con le regole civilistiche che governano tali soggetti. Andiamo quindi a svolgere alcune considerazioni critiche con riferimento alle varie conformazioni giuridiche che è possibile adottare per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in forma societaria (S.p.A., S.r.l. o società cooperativa).
Il voto singolo (o per teste): un caso risolto
Il voto c.d. capitario non rappresenta un problema se il tipo sociale prescelto è quello della cooperativa e ciò in quanto l’art. 2538, comma 2, c.c., prevede che nelle cooperative ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni. Più problematica appare la questione in tema di S.p.A. e S.r.l.
Partendo dalle prime, occorre richiamare l’art. 2351, c.c., che disciplina il diritto di voto nelle S.p.A. Tale norma, dopo aver previsto la regola in base alla quale ogni azione dà diritto ad un voto, prevede una serie di eccezioni e modulazioni che statutariamente possono essere inserite fino alla totale privazione del diritto di voto. In particolare, dall’analisi del secondo e del comma 3 del citato articolo, si comprende come il Legislatore abbia voluto concedere all’autonomia privata la possibilità di modulare il diritto di voto con una certa libertà all’interno di una “forbice” costituita dalle azioni a voto pieno, da un lato, e da quelle totalmente prive di voto, dall’altro. Prima della riforma del diritto societario, il principale argomento contrario all’ammissibilità del voto singolo era costituito dalla sua incompatibilità con la causa lucrativa che, non a caso, nelle SSD non esiste: in sostanza, con il principio una testa un voto si determina una totale eguaglianza tra i soci nel senso che la partecipazione non costituisce più una misura del potere di voto e diventa irrilevante ai fini dell’attribuzione del numero di voti. Si passa, cioè, dal criterio dell’entità della partecipazione azionaria a quello della qualità di socio. La critica relativa alla presunta incompatibilità del voto singolo con lo scopo lucrativo non è stata superata con la riforma del diritto societario e, comunque, non avendo le SSD uno scopo di lucro, si potrebbe affermare che tale questione non riguardi queste società. Piuttosto, l’attuale formulazione dell’art. 2351, c.c., e, come detto, le variegate scelte statutarie che esso concede, potrebbero portare ad ammettere il voto singolo sulla base della considerazione che esso altro non è che l’estremizzazione ad unità del voto a scalare ed è un sistema di voto assolutamente contenuto nella predetta “forbice”.
Va segnalato, peraltro, come tale soluzione non sia assolutamente pacifica né in dottrina né in giurisprudenza: il Notariato della Campania, ad esempio, con la massima n. 18 dettata in materia di società consortili, precisa che l’adozione del voto “capitario” in una S.r.l. o S.p.A. «porterebbe allo snaturamento» di tali tipologie «creando un ibrido contrattuale non ammissibile alla luce della normativa imperativa contenuta nell’art. 2249 c.c.». In proposito si osserva, in assenza di istruzioni definitive da parte dell’Amministrazione finanziaria, che una possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere una medesima quota di partecipazione al capitale in capo a ciascun socio (ad esempio, 2 soci al 50%, o 5 soci al 20%), consapevoli, tuttavia, che una tale soluzione non può ritenersi risolutiva della questione.
Ancora diverso è il discorso relativo alle S.r.l., ancorché valgano in parte le medesime considerazioni svolte per le S.p.A. A sostegno della tesi dell’ammissibilità di una siffatta clausola, va detto che la riforma del diritto societario ha notevolmente liberalizzato tale tipo sociale, consentendo ai soci di conformarlo alle proprie esigenze fino al punto di avvicinarlo ad una società di persone. Ed il voto per teste altro non è che la massima espressione della rilevanza della persona, elemento tipologico caratterizzante le società di persone. Si è detto, inoltre, che l’art. 2479-bis, comma 3, c.c., nel prevedere i quorum assembleari fa salvo il patto contrario è cioè la derogabilità in maius ed in minus, fino a prevedere un semplice voto per teste. In tale scenario favorevole, tuttavia, un ostacolo difficilmente superabile sembra rappresentato dal contenuto dell’art. 2479, penultimo comma, c.c., che, senza fare salva alcuna diversa disposizione statutaria, afferma chiaramente che «Il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione».
Con la massima n. 138/2014 il Consiglio del Notariato di Milano pare offrire un assist alla soluzione del problema. Se è vero, infatti, che l’art. 2479, comma 5, c.c., pare propendere per una sostanziale inderogabilità del principio in esso espresso, secondo il notariato milanese tale tesi non appare convincente posto che numerose argomentazioni espresse in dottrina successivamente alla Riforma del 2003 inducono a sostenere che il principio dettato dall’articolo citato, costituisca in vero una regola dispositiva, al pari della corrispondente norma dettata in tema di S.p.A., là dove l’art. 2351, comma 1, c.c., dispone che «ogni azione attribuisce il diritto di voto». La massima, poi, affronta espressamente la questione delle modalità e delle regole riguardanti l’introduzione e la soppressione delle clausole che derogano alla proporzionalità del diritto di voto di cui all’art. 2479, comma 5, c.c. In sede di costituzione, ovviamente, non si pone problema alcuno. Successivamente ad essa, sarà invece necessario il consenso unanime per l’introduzione, modificazione e soppressione di tutte le clausole che danno luogo a diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., mentre sarà in linea di principio sufficiente la maggioranza richiesta dalla legge e/o dallo statuto per le clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci.
Successivamente alla posizione di estrema apertura assunta dal notariato milanese (a seguito della quale sono comunque rimaste “resistenze” alla introduzione della clausola in commento da parte di taluni notai roganti), è successivamente intervenuta l’agenzia delle entrate con la maxi-circolare n. 18/E/2018 ritenendo che le SSD che intendono applicare l’art. 148, comma 3, TUIR: «a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e) del comma 8 dell’art. 148 del TUIR».
Risolvendo così alla radice e positivamente la questione del voto capitario nelle SSD, potendo tali soggetti configurare una struttura proprietaria nella quale assegnare ai soci un peso diverso in proporzione alla misura delle proprie partecipazioni sociali.
L’intrasmissibilità della partecipazione per atto tra vivi: un tema aperto
Resta invece ancora critica, sotto il profilo della sua compatibilità con le regole del diritto societario, la questione dell’obbligo di prevedere statutariamente l’intrasmissibilità tra vivi della partecipazione (clausola richiesta dall’art. 148, comma 8, lett. f), TUIR).
Nelle S.p.A. la norma di riferimento è l’art. 2355-bis, c.c., che in effetti ammette un divieto assoluto di trasferimento a titolo di atto tra vivi ma limita la durata massima di un siffatto divieto ai 5 anni successivi alla costituzione della società, e ciò al fine di garantire un adeguato avviamento alla società, o dalla data in cui viene inserito tale divieto, salvo il diritto di recesso del socio in questo secondo caso. Il punto, quindi, non è se queste clausole fiscalmente richieste siano o meno valide, ma è quello della durata del divieto nel senso che la norma del TUIR parla genericamente di intrasmissibilità, non specificando la durata stessa: quindi, una soluzione potrebbe essere di uniformarsi alle norme societarie e prevedere la durata massima di 5 anni. Anche perché l’ammissibilità di una durata superiore è tutt’altro che pacifica in dottrina. Si passa da opinioni che parlano di nullità della clausola, anche se si può obiettare che tale conseguenza patologica appare eccessiva se si pensa che tale norma è dettata a tutela del diritto singolo del socio di non rimanere “imprigionato” in società e quindi sarebbe sufficiente prevedere statutariamente il diritto di recesso, ad altre opinioni che ritengono che un termine superiore a 5 anni, pur senza incidere sulla validità della clausola, sarebbe ridotto ex lege a 5 anni. Ben possibile, infine, è una soluzione intermedia nel senso di partire in sede di costituzione con un limite quinquennale, in maniera da rispettare il dato normativo, e poi legittimamente deliberarne la proroga pur concedendo il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti (nel senso della legittimità di una siffatta delibera si veda la massima H.I.22 del Notariato del Triveneto).
Più semplice appare la soluzione del problema nelle S.r.l. dal momento che è normativamente prevista la legittimità di clausole che deroghino totalmente al principio della libera trasferibilità delle partecipazioni in S.r.l. L’art. 2469, c.c., infatti, al contrario della norma dettata in tema di S.p.A. non impone un limite di tempo all’intrasmissibilità della quota, bensì semplicemente obbliga la previsione del diritto di recesso una volta introdotta la clausola. Anche qui è previsto un termine quinquennale che riguarda, però, la possibilità di vietare il recesso e che nulla ha a che vedere con il periodo di efficacia del divieto.
Pertanto, la norma che prevede la possibilità di inserire la clausola di intrasmissibilità rappresenta l’esaltazione massima del carattere personalistico che la nuova S.r.l. ha dopo la riforma del diritto societario e tale carattere appare compatibile con le richieste della disciplina tributaria in esame. Infine, l’art. 2530, ultimo comma, c.c., dettato in tema di cooperative disciplina l’ipotesi di uno statuto che “vieti” la cessione delle quote o delle azioni, senza previsione di alcun termine. Tale norma fa salvo, ancora una volta, il diritto di recesso del socio con un limite temporale ben preciso costituito da 2 anni a far tempo dall’ingresso del socio in società. Quindi, pur non facendo tale norma uno specifico richiamo a quelle dettate in tema di S.p.A. o di S.r.l., anzi, proprio perché tale richiamo non viene effettuato, è possibile sostenere che non vi siano argomenti contrari ad un divieto assoluto di trasferimento inter vivos nel rispetto, quindi, della normativa fiscale.
Con una sentenza del 2017 (la n. 3088 dell’11 luglio) la Sez. XXII della CTR Lombardia ha affermato che le quote di partecipazione al capitale sociale di una SSD sono intrasferibili e, conseguentemente, il socio che intenda recedere dalla società non abbia diritto ad ottenere alcun rimborso. Ed anche l’Agenzia delle Entrate con la maxi-circolare n. 18/E/2018 conferma l’obbligo di inserimento della clausola richiesta dall’art. 148, comma 8, lett. f), TUIR, che prevede l’intrasmissibilità delle quote sociali ai fini della fruizione dell’agevolazione più volte descritta in precedenza. Allo stato attuale, restano quindi le sole vie del recesso e dell’aumento di capitale quali soluzioni per l’uscita e l’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale delle SSD, al fine di non contravvenire al richiamato divieto di intrasmissibilità delle quote, situazione che se verificata comporterebbe la decadenza da un’importante agevolazione fiscale applicata da tali soggetti.
L’estensione delle agevolazioni al comparto IVA: l’intervento risolutivo del Legislatore
In presenza di un’agevolazione tesa alla decommercializzazione dei proventi di natura commerciale delle SSD sotto il profilo dell’imposizione diretta (IRES in questo caso), disciplinata dall’art. 148, comma 3, TUIR, ci si è chiesti per qualche decennio se la stessa agevolazione risultasse fruibile anche sul versante IVA, non ritenendosi sufficiente il mero richiamo alle «altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche» contenuto nel comma 1, art. 90, Legge n. 289/2002, per “superare” un’agevolazione di natura comunitaria connotata dai caratteri di cui agli artt. 132, 133 e 134, Direttiva UE 2006/112/CE. Ciò in quanto i presupposti normativi, ma soprattutto le autonomie legislative dei diversi Paesi appartenenti all’Unione Europea nei 2 comparti impositivi sono profondamente diverse. L’agevolazione è quella contenuta nell’art. 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, in virtù del quale: «Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».
Con il recente D.Lgs. n. 186/2025 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 288 del 12 dicembre 2025), il Legislatore ha rinviato di un decennio, e dopo diverse precedenti proroghe, le rilevanti modifiche introdotte dall’art. 5, comma 15-quater, D.L. n. 146/2021. Con l’entrata in vigore di tali disposizioni si sarebbero modificati gli artt. 4 e 10, Decreto IVA, abrogando molte previsioni del primo e passando quindi dal tradizionale regime di esclusione da IVA a quello di esenzione con riferimento alla quasi generalità delle prestazioni che gli enti non commerciali pongono in essere nei confronti dei propri associati, tesserati, iscritti e partecipanti. Tale svolta, che avremmo potuto definire “epocale”, e che avrebbe fatto transitare queste operazioni in un regime di rilevanza IVA (seppur col regime di esenzione) con conseguenze anche sotto il profilo degli adempimenti previsti ai fini di tale imposta, è stata di fatto procrastinata ad una data così lontana che, come si dice, “ne parleranno i posteri”. In questo scenario di rinnovata applicazione dell’ipotesi di esclusione da IVA prevista dall’art. 4, Decreto IVA, vale la pena richiamare l’interpretazione fornita dal Legislatore con l’art. 3, D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus) con il quale è stata definitamente confermata l’applicazione del regime di esclusione anche in relazione alla società di capitali sportive dilettantistiche (SSD), tanto per il passato quanto per il futuro. Questo “futuro” che, in assenza della richiamata proroga decennale, si sarebbe dovuto arrestare allo scorso 1° gennaio 2026, potrà invece protrarsi quanto meno sino al prossimo 2036 con quindi una maggiore certezza applicativa anche per i soggetti sportivi organizzati in forma societaria.
[1] Dove si afferma che «Le disposizioni della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro».
[2] Disposizione ad oggi ancora in vigore in quanto non abrogata dai provvedimenti attuativi di Riforma dello sport.
[3] Norma in un primo momento soppressa dal D.Lgs. n. 33/2025 e poi reintrodotta con l’art. 18, comma 4, lett. dd), n. 2), D.Lgs. 192/2025.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Associazioni e sport”
