Sulla responsabilità solidale del Presidente di una associazione

La Commissione Tributaria Regionale di Bari, con sentenza 29 maggio 2015 n. 1251/13/15, affronta il tema della responsabilità solidale del rappresentante legale di una associazione per i debiti tributari dell’ente riferiti agli anni di imposta precedenti al suo insediamento.

L’Agenzia delle entrate, fondandosi su una automatica applicazione del principio di cui all’articolo 38 cod. civ., che prevede la responsabilità solidale di colui il quale agisce in nome e per conto di una associazione, notificava un avviso di accertamento, sia all’associazione, nella persona del legale rappresentante, sia in proprio a quest’ultimo, quale diretto responsabile in solido.

L’avviso era relativo ad un anno di imposta, il 2007, ed era fondato essenzialmente sulla decadenza dall’applicabilità dei benefici fiscali previsti a favore delle associazioni dalla L. 398/1991, con conseguente emersione di reddito di impresa imponibile ai fini Irap/Ires e Iva non versata.

Il legale rappresentante in carica raggiunto dalla notifica dell’avviso quale responsabile in solido, proponeva opposizione eccependo l’erronea applicazione dell’articolo 38 cod. civ. poiché la presunta evasione era riferibile all’anno  di imposta  precedente a quello della sua investitura (2008).  Resisteva l’Ufficio ribadendo la legittimità dell’avere rilevato la responsabilità del legale rappresentante per avere questi sottoscritto la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente.

In primo grado la Commissione Provinciale aveva accolto le doglianze della parte riconoscendo l’estraneità del ricorrente alla gestione dell’esercizio finanziario 2007 e l’irrilevanza della firma del modello Unico inviato nel 2008, perché costituente un adempimento previsto dalle istruzioni ministeriale e un obbligo di legge.

L’Ufficio impositore impugnava la sentenza di primo grado confermando il procedimento logico argomentativo seguito: la responsabilità personale del legale rappresentante (succeduto nella carica) di una associazione deriva dall’espletamento di un atto dovuto ovverosia la sottoscrizione nel periodo di investitura della dichiarazione dei redditi riferiti all’anno precedente.

Avverso l’appello dell’Agenzia il contribuente ribadiva che il mero invio della dichiarazione non incide sulla responsabilità di gestione, essendo altro il rappresentante legale e l’amministratore della associazione fino all’agosto del 2008.

Non si può non rilevare che l’interpretazione dell’articolo 38 cod. civ.  non è una “zona grigia” del diritto; al riguardo, la giurisprudenza ha enucleato il principio di diritto “per cui in caso di debiti di imposta che sorgono ex lege  al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere personalmente e solidalmente tanto per le sanzioni pecuniarie che per il tributo non corrisposto, il soggetto che in forza del ruolo rivestito abbia diretto la complessiva gestione associativa  nel periodo di comporto; il semplice avvicendarsi delle cariche sociali nel sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante con esclusione di quello che aveva in origine contratto l’obbligazione” (ex plurimis Cass. 29734/2011 e Cass. n. 20485/2013).

Il riferimento al ruolo gestorio comporta che la responsabilità per le obbligazioni sociali – anche di natura tributaria – debba essere circoscritta alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.

La Commissione Tributaria Regionale, seguendo il consolidato insegnamento della Cassazione, respingeva il ricorso proposto dalla Amministrazione. Sottolineava che, nel caso in esame, il contribuente si era insediato in un periodo successivo rispetto a quello accertato; pertanto, non poteva essere ritenuto responsabile in solido per i debiti tributari riferiti agli anni di imposta precedenti al suo insediamento. È ininfluente l’invio della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente dal momento che: “le risultanze contabili poste alla base della dichiarazione non potevano affatto essere modificate dal momento che, come è noto, l’esercizio finanziario e fiscale inizia l’1/1 e termina il 31/12 di ogni periodo di imposta.

La CTR confermava pertanto la sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità dell’avviso di accertamento e condannava l’appellante alla rifusione delle spese.

 

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