Quando muore una associazione sportiva

La Commissione Tributaria Regionale Toscana – sezione XXIX -, con la sentenza 28 maggio 2015 n. 992, entra nel merito sul “quando” possa considerarsi definitivamente cessata la vita di una associazione e, di conseguenza, se possa ritenersi in qualche modo applicabile l’articolo 2495 del codice civile.

Il Giudicante di secondo grado ha ritenuto che l’estinzione dell’associazione non sia conseguenza diretta ed immediata dello scioglimento e della cancellazione, ma che l’ente resta in vita fin tanto che non siano definiti i rapporti pendenti e soddisfatti i crediti, non operando la disciplina societaria in materia di cancellazione dal registro delle imprese.

Esaminiamo la fattispecie concreta. Il legale rappresentante di una associazione sportiva impugnava un avviso di accertamento della Agenzia delle entrate ai fini Iva, Ires e Irap.

La ricorrente, fra gli altri, contestava che l’avviso era stato notificato alla associazione dopo la sua avvenuta cancellazione cui sarebbe conseguita ipso facto la sua estinzione. La Commissione Tributaria Provinciale, rigettate le altre eccezioni, accoglieva il ricorso ritenendo infondata la pretesa fiscale in quanto rivolta contro una associazione sportiva dilettantistica che, pur in mancanza di un adeguamento dello statuto, non perdeva i requisiti per fruire delle agevolazioni.

L’ufficio proponeva appello avverso la sentenza contestando vari punti e chiedendone l’annullamento.

Si costituiva l’appellata contribuente che eccepiva la nullità dell’appello in quanto notificato a società inesistente e ribadiva tutte le eccezioni in ordine ai vizi della notifica dell’avviso di accertamento e le contestazioni sul merito.

Nel caso di scioglimento della associazione, precisava il Collegio richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, non opera l’articolo 2945 cod. civ., ma l’associazione sopravvive fino a quando non sono stati definiti tutti  rapporti giuridici  senza distinzione tra soggetti comuni e fisco.

Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell’associazione che rimangono in carica, anche in regime di prorogatio, conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell’associazione.

Da ciò il Giudice di appello faceva conseguire la caducazione delle relative eccezioni poste dalla associazione contribuente sia in riferimento alla possibilità di agire nei confronti della società che con riferimento alla notifica dell’avviso di accertamento e degli atti processuali.

Appare pertanto definito che, per le associazioni sportive, l’eventuale cancellazione dal registro Coni delle associazioni sportive dilettantistiche non potrà avere mai gli effetti portati, ad esempio, dalla cancellazione dal registro delle imprese di una società “ordinaria”.

Ma la procedura di liquidazione ci induce ad iniziare ad affrontare un altro tema assai poco dibattuto fino ad oggi. Ossia quale sia la natura della devoluzione dei beni che obbligatoriamente devono essere destinati a attività sportive che residuassero al termine della procedura di liquidazione.

Partiamo da una considerazione banale. Appare esserci un obbligo (la devoluzione ai fini sportivi dei beni residui), ma non viene indicata l’autorità preposta al controllo di questo obbligo e, soprattutto, quale sia la sanzione derivante dal mancato rispetto di questo vincolo. È chiaro quali potrebbero essere le conseguenze se ci fosse una destinazione egoistica, molto meno chiaro appare cosa potrebbe accadere se una sportiva decidesse di conferire i propri beni ad associazione che operi in altre realtà del terzo settore.

È appena il caso di ricordare che eventuali beni che venissero ceduti dalla associazione sportiva prima del definitivo scioglimento dovranno essere ceduti necessariamente a valori di mercato al fine di evitare eventuali “accuse” di distribuzione indiretta di utili.

Ma quale sarà la qualificazione giuridica di questa “datio”. Non potrà che essere intesa come una donazione e, come tale, soggetta alle previsioni di cui al D.Lgs. N. 346/1990. Nel caso in cui residuassero valori in numerario si ricorda la necessità del rispetto della disciplina sull’antiriciclaggio.

Va evidenziato, in conclusione, che l’imposta non si applica sui beni di modico valore e che potrebbe trovare applicazione, nel caso in esame, l’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 346/1990.

Ai sensi del successivo articolo 5, poi, appare necessario ricordare che il soggetto passivo dell’imposta sulle donazioni è, in ogni caso, il donatario. L’atto di devoluzione del patrimonio da parte dell’ente che perde la qualifica agevolata può quindi dirsi il documento “di chiusura” della sua attività, senza che ulteriori adempimenti siano dovuti.

 

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