Le coop sociali e la verifica del “socio svantaggiato”

Le cooperative sociali, come noto, sono organismi che nascono per perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. La fonte normativa di riferimento è la L. 381/1991 con la quale, di fatto, il Legislatore ha inteso definirne due tipologie a seconda delle finalità solidaristiche perseguite, comunemente note come:

  • cooperative sociali di tipo “A”, cioè quelle che svolgono un’attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  • cooperative sociali di tipo “B”, cioè quelle che possono svolgere diverse attività in campo agricolo, industriale, commerciale o di servizi, avvalendosi della prestazione lavorativa delle cosiddette “persone svantaggiate”.

In questo intervento verranno analizzate alcune peculiarità legate alle cooperative di tipo “B”, soffermandoci, in particolare, sulle prestazioni lavorative c.d. “svantaggiate”. Nel nostro ordinamento non abbiamo una definizione univoca di “persona svantaggiata”, tuttavia nell’ambito delle cooperative sociali il legislatore nazionale, all’art. 4 della legge n. 381/91, le identifica tra:

  1. i soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali;
  2. gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  3. i soggetti in trattamento psichiatrico;
  4. i tossicodipendenti;
  5. gli alcolisti;
  6. i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
  7. i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione;
  8. i soggetti eventualmente individuati con apposito decreto del presidente del consiglio dei Ministri.

Premesso che la condizione di persone svantaggiate deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, nelle cooperative sociali di tipo “B” queste devono costituire almeno il 30% della forza lavoro impiegata; in particolare, le persone svantaggiate possono operare in qualità di socio o dipendente della cooperativa, con assunzione a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, l’importante è che il loro numero sia non inferiore al 30% del totale dei lavoratori calcolato sulla media riferita a un determinato intervallo temporale.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, rispondendo all’interpello n. 4/2008 presentato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, ha avuto modo di sostenere che una certa oscillazione nella dimensione quantitativa dell’organico della cooperativa è assolutamente fisiologico e segno di vitalità dell’impresa sul mercato. Pertanto una rigida applicazione della norma comporterebbe quale irragionevole conseguenza la mancata possibilità di conservazione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati oppure l’obbligo di assumere altro personale svantaggiato, ancorché non necessario, per ripristinare il rapporto percentuale. In questa prospettiva, quindi, è stato statuito che l’arco temporale ragionevolmente congruo entro il quale le cooperative sociali debbano ristabilire il limite numerico previsto dalla legge è fissato autonomamente da ciascuna Regione (ad esempio nel Lazio e in Lombardia è pari a 6 mesi); in assenza di una norma regionale ad hoc, non deve andare oltre i 12 mesi.

In assenza di un controllo preventivo in corso d’anno, in occasione della campagna bilanci 2013 è consigliabile che gli amministratori verifichino la sussistenza dei requisiti di legge effettuando il calcolo numerico per la valutazione del rispetto della soglia sopra riportata; in particolare dovranno assumere come parametro generale la media di tutti i lavoratori impiegati, per poi rapportare il numero dei lavoratori svantaggiati con il totale dei lavoratori in forza (svantaggiati e non).

Il mancato rispetto della soglia minima del 30% oltre il tempo limite stabilito dalla Regione di appartenenza (massimo 12 mesi) si paga a caro prezzo; infatti, oltre a perdere lo “status” di cooperativa sociale con conseguente cancellazione dall’albo regionale, è prevista la decadenza immediata dai relativi benefici fiscali e contributivi nonché la perdita delle agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 460/97 in materia di Onlus, qualificandosi le cooperative sociali come Onlus di diritto.

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