L’Agenzia sorprende sullo spesometro dei soggetti 398

A meno di dieci giorni dalla scadenza prevista per la trasmissione dello spesometro, l’Agenzia delle Entrate ha diramato nuove faq che interessano gli enti non commerciali, in generale, e, nello specifico, le associazioni che applicano il regime della L. 398/1991.

Con queste nuove indicazioni, l’Agenzia fa presente che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime forfettario previsto dalla disciplina in esame, “anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l’obbligo di comunicazione è correlato alla cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura”.

Con questo le Entrate danno la propria versione della disposizione contenuta nell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, con il quale è stato introdotto l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA, poi concretizzato nel modello approvato con il provvedimento del 2 agosto 2013 e successivamente aggiornato dall’Agenzia , attraverso una ri-edizione della comunicazione sul proprio sito internet, lo scorso 10 ottobre 2013. La scadenza per la trasmissione del modello relativamente all’anno 2012 era prevista, per i contribuenti trimestrali, per il 21 novembre 2013. L’Agenzia delle Entrate ha però successivamente fatto presente che la comunicazione delle operazioni Iva relative all’anno 2012 poteva essere validamente effettuata tramite i servizi telematici fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si possono inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. Alla luce dei nuovi chiarimenti forniti ora chi ha già trasmesso la comunicazione può quindi valutare se sia o meno il caso di procedere ad un nuovo invio.

In particolare, per verificare l’obbligo di comunicazione, come visto, l’Agenzia punta l’attenzione sulle operazioni – attive e passive – rese e ricevute, a prescindere da una loro eventuale registrazione (qualificata come un “adempimento successivo”). Ciò è sicuramente vero, però nel regime sostitutivo di quello ordinario previsto dalla L. n. 398/1991 ogni valutazione in merito all’imposta dovuta si basa esclusivamente sulle fatture emesse e prescinde del tutto dalle fatture ricevute, che diventano del tutto irrilevanti e che i soggetti che hanno optato per tale regime semplificato si limitano a numerare e conservare. Chiedere di effettuare la comunicazione anche per le operazioni passive significa, quindi, di fatto, “sconfessare” la logica sottostante al regime sostitutivo. Infatti la pretesa dell’Agenzia porterebbe a dover comunque attivare l’impianto della contabilità separata.

Oltre a ciò, si ricorda che l’obbligo riguarda, in ogni caso, solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute nell’ambito dell’attività commerciale, fermo restando che non è soggetta ad alcuna comunicazione l’attività istituzionale posta in essere dall’ente (in questo caso, gli acquisti sono equivalenti a quelli dei soggetti che non hanno la partita IVA).

Questa circostanza è confermata anche dall’Agenzia delle Entrate che, nella seconda delle risposte pubblicate, osserva che “nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali”.

Considerato il tipo di attività posta in essere dalla maggior parte delle associazioni che applicano il regime della L. n. 398/1991 è quindi presumibile che l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA venga assolto attraverso la comunicazione delle sole operazioni effettuate. Chi sceglie il regime forfettario lo fa infatti per la maggiore convenienza rispetto al regime ordinario, visto che le operazioni passive inerenti l’attività commerciale sono spesso insignificanti se non nulle. Al massimo, si potrà trattare di costi promiscui, afferenti cioè sa l’attività commerciale che quella istituzionale. In questa circostanza, nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate si consiglia di comunicare l’intero importo della fattura, con l’avvertenza, però, che “le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciale potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione”.

 

 

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