La nuova società sportiva lucrativa – I° parte

La legge di Bilancio 2018, pubblicata nella G.U. di ieri (L. 205/2017), ha introdotto nel nostro ordinamento sportivo la società sportiva “lucrativa”.

. Anzi, più precisamente, ha previsto che “le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile”.

Ciò comporta, come conseguenza, che alle categorie di enti collettivi indicati dall’articolo 90, comma 17, L. 289/2002, (associazioni riconosciute e non, società di capitali e cooperative) alle quali possono fare riferimento le associazioni e società sportive dilettantistiche “senza scopo di lucro”, ora si debbano aggiungere tutti i tipi societari previsti dal quinto libro del codice civile, ivi comprese le società di persone per le quali non sussisterà il limite del divieto di scopo di lucro e/o della distribuzione di utili ai soci.

La novità segue quanto già accaduto nel professionismo sportivo, disciplinato dalla L. 91/1981, laddove, con la novella del 1996, fu eliminato il limite dell’assenza di scopo di lucro così aprendo, ad esempio per il calcio, all’ingresso delle sportive anche in Borsa.

Ma analoga apertura è avvenuta anche recentemente con la riforma del terzo settore laddove l’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 112/2017 prevede che: “l’impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti …… alla distribuzione … di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato …”.

La disciplina dovrà ora essere “omologata” da parte dell’ordinamento sportivo.

Si ritiene, infatti, che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, D.L. 136/2004 (convertito nella L. 186/2004) e dall’articolo 29, comma 4-bis, dello statuto del CONI, anche le “sportive lucrative” dovranno e potranno essere riconosciute ai fini sportivi dal CONI (“… il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche …”) mediante l’iscrizione nell’apposito Registro.

Infatti il primo comma del citato articolo 29 prevede che le società e associazioni sportive non abbiano scopo di lucro “… fatti salvi i casi previsti dall’ordinamento …”.

Registro che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, lett. c), D.Lgs. 242/1999 e dall’articolo 1 del “Regolamento di funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” (approvato con delibera CN CONI n. 1574 del 18.07.2017), “è istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche”.

Viene previsto che, “a pena di nullità” (conseguenza non prevista, invece, dall’articolo 90, comma 18, L. 289/2002 laddove indica i contenuti minimi degli statuti dei sodalizi sportivi non lucrativi), lo statuto debba contenere nella denominazione sociale la dicitura società sportiva dilettantistica lucrativa; l’oggetto sociale preveda lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (anche qui si noti che l’attività sportiva non viene prevista in esclusiva o in prevalenza. Pertanto, la nostra “impresa” potrebbe condurre direttamente altre attività economiche – posto di ristoro, vendita materiale sportivo, ecc. – godendo anche per tali attività della riduzione al 50% dell’aliquota Ires? Probabilmente, per come è formulata la norma e salvo interpretazioni divergenti da parte della Agenzia delle Entrate la risposta è affermativa); il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altri sodalizi affiliati alla medesima federazione (norma sostanzialmente analoga a quella prevista dall’articolo 90, comma 18-bis, L.289/2002 per le non lucrative); “l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo la presenza di un direttore tecnico che sia in possesso del diploma Isef” .

Come già evidenziato nei primi commenti tale ultimo obbligo impone alcuni chiarimenti.

Non si comprende, infatti, quali siano le funzioni e compiti di questa figura e se sia richiesta o meno la sua presenza costante all’interno dell’impianto. Infine quali siano i limiti (ad esempio, per come è formulata la norma potrebbe anche essere richiesta la sua presenza in occasione di incontri con ingresso a pagamento per gli spettatori).

La società lucrativa è ente commerciale a tutti gli effetti sottoposto al regime del reddito di impresa. Non potranno, pertanto, trovare applicazione le agevolazioni di cui all’articolo 148 Tuir o quelle previste dalla L. 398/1991.

Il comma 355 della legge di Bilancio prevede per le lucrative l’imposta sul reddito delle società ridotta alla metà”, con l’ovvia avvertenza della compatibilità con le previsioni comunitarie sugli aiuti de minimis.

Tale previsione di fatto limiterà l’accesso alle lucrative solo ai soggetti Ires.

Pertanto, si ritiene che non vi siano spazi per società sportive lucrative costituite in forma di società di persone.

 

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