Il registro dei volontari degli enti del terzo settore e lo sport

L’articolo 18 del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) prevede l’obbligo, per gli enti iscritti al Runts, di assicurare i volontari che svolgono attività per l’ente contro gli infortuni e le malattie e la responsabilità civile collegata alla loro attività per l’associazione in esame.

Detta copertura assicurativa, ai sensi del comma 3 è elemento essenziale in presenza di convenzioni con la pubblica amministrazione che se ne assume “i relativi oneri”.

Il comma 2 prevedeva l’emanazione, “entro sei mesi”, di un decreto che individuasse meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e ne disciplinasse i relativi controlli.

Finalmente nella G.U. n. 285 del 30.11.2021 è stato pubblicato il D.M. 06.10.2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che attua detta previsione.

In particolare, è fatto obbligo, per tutti gli enti del terzo settore iscritti al Runts e, quindi, anche per le associazioni sportive dilettantistiche che siano anche associazioni di promozione sociale e si avvalgano di volontari (articolo 17 D.Lgs. 117/2017 smi), siano essi occasionali o non occasionali, di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi a causa dell’esercizio dell’attività (articolo 1 D.M. 06.10.2021).

Le polizze assicurative possono essere stipulate dagli ETS, anche per il tramite delle reti associative di appartenenza, e possono essere collettive o numeriche. Non appare chiaro quale possa essere il limite della copertura (ossia i massimali da applicare) e se ai fini morte e invalidità permanente possa essere sostituita dalla copertura obbligatoria effettuata con il tesseramento all’ente affiliante di cui all’articolo 51 L. 289/2002.

Tali polizze, di carattere collettivo, in forza di un vincolo contrattuale unico, determinano una pluralità di rapporti assicurativi nei confronti di una collettività di soggetti-assicurati siano essi volontari – occasionali e non – (articolo 2 D.M. 06.10.2021), e decorrono dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al registro dei volontari (parimenti, in caso di cancellazione dall’apposito registro, la garanzia perde efficacia dalle ore 24:00 del giorno di cessazione dell’attività o cancellazione).

A tal fine, infatti, è previsto l’obbligo per gli ETS che si avvalgano di volontari, di tenuta dell’apposito registro, distinto rispetto al libro degli associati (articolo 3 D.M. 06.10.2021).

Va quindi rimarcato un importante concetto. Le sportive che siano, ad esempio, anche associazioni di promozione sociale dovranno tenere due registri: l’uno per gli associati (che potrebbero anche non svolgere attività di volontariato) e l’altro per i volontari (che potrebbero essere anche non associati).

Al momento appare certo che solo il registro dei volontari debba essere anche vidimato.

Si ribadisce che il registro dei volontari non dovrà, invece, essere tenuto dalle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni che non siano iscritte anche al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts)

Nel registro, numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni foglio da un notaio o pubblico ufficiale abilitato (es. segretario comunale), che deve altresì dichiarare il numero di pagine che lo compongono, vanno iscritti i volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale, inserendo: il codice fiscale o le generalità (luogo e data di nascita); residenza o domicilio; data di iscrizione nonché di eventuale cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione.

Tali dati devono essere aggiornati a cura dell’Ente, con obbligo di comunicazione tempestiva alla impresa di assicurazione secondo le modalità previste in polizza.

Anche i volontari “occasionali” (es. in caso di manifestazioni ed eventi) vanno inseriti nel registro, in una sezione ad hoc, secondo la stessa procedura descritta per l’iscrizione dei volontari non occasionali (articolo 3.6 del richiamato D.M.).

La novità introdotta dall’articolo 3.2 della disposizione, che rompe con la precedente normativa abrogata (D.M. 14.02.1994) è l’introduzione del registro telematico e/o elettronico, in sostituzione rispetto a quello cartaceo, previa garanzia della inalterabilità del contenuto (si richiama la disciplina ex articolo 2215 bis cod. civ.).

La tenuta dei registri e l’aggiornamento e la conservazione per almeno 10 anni spettano in ogni caso all’Ente ma gli stessi debbono essere messi a disposizione delle reti associative cui eventualmente si aderisca, le quali hanno diritto di accesso (ma non di modifica o inserimento, competenza esclusiva dell’Ente).

L’Ivass esercita funzione di vigilanza sull’impresa assicurativa (articolo 4 D.M. 06.10.2021), mentre spetta agli uffici del Runts, o ai soggetti appositamente autorizzati, il controllo della documentazione e della regolare tenuta del registro dei volontari.

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