Il disegno di legge governativo sullo sport – III° parte

Il successivo articolo 5 contiene una ulteriore delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”.

La norma pare ampliare la riforma già avviata con la Legge di bilancio 2019 che, come è noto, ha introdotto, per l’attività professionistica, l’albo chiuso degli agenti, con obbligo di un doppio esame: prima uno di carattere generale presso il Coni (la cui prima sessione si è svolta in queste settimane) e il secondo, specialistico, presso la Federazione nell’ambito della quale l’agente intende andare ad operare.

Da evidenziare che la riforma, contrariamente a quanto già previsto, disciplinerà anche gli agenti che operano nel settore dilettantistico e tenderà a garantire l’autonomia, trasparenza e indipendenza dell’agente e le modalità di svolgimento di transazioni economiche che: “garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale”.

Anche in questo caso il governo avrà un anno per l’emanazione dei decreti delegati e ventiquattro mesi successivi per l’emanazione dei correttivi relativi.

Il capo terzo del disegno di legge è invece dedicato alle disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Il divieto di partecipazioni ad eventi sportivi potrà coinvolgere anche manifestazioni che hanno luogo all’estero con l’introduzione di rapporti di collaborazione con le Autorità preposte all’ordine pubblico nei Paesi di svolgimento dell’evento e inasprimento delle pene relative.

Viene vietato alle società sportive di “corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito” a soggetti destinatari di provvedimenti legati all’ordine pubblico durante gli eventi sportivi, nonché di corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori.

Viene poi, con l’articolo 11, autorizzato il Governo ad emanare, sempre entro un anno, un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive che potrà contenere anche l’obbligo, per le società, di: “adottare codici di autoregolamentazione volti a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possano rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo”.

L’ultimo capo dell’articolato in esame è invece dedicato a disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport.

L’articolo 12 contiene una ulteriore delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi e per la ristrutturazione e il ripristino di quelli esistenti.

Di notevole interesse alcuni passaggi delle linee guida di questa delega. Viene infatti previsto che i criteri progettuali e gestionali debbano tenere conto anche della “gestione economico – finanziaria” degli impianti (si spera che finisca l’epoca degli impianti sportivi architettonicamente bellissimi ma con costi di gestione insopportabili) ma anche, e principalmente per i nostri fini, “la possibilità di affidamento diretto dell’impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice in presenza di determinati requisiti”.

Anche qui un anno di tempo per i decreti e i ventiquattro mesi successivi per l’emanazione degli eventuali correttivi.

Il successivo articolo contiene l’ennesima delega “per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico” degli enti sportivi riconosciuti dal Coni.

Il provvedimento appare opportuno alla luce anche del giudizio pendente avanti all’Alta Corte di giustizia della UE proprio sulla natura o meno di organismi di diritto pubblico della Federazioni sportive nazionali.

Il provvedimento si conclude, all’articolo 14, con una delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Alcuni fatti di cronaca recente hanno drammaticamente posto come di attualità il tema indicato nel provvedimento.

Viene previsto, oltre alla revisione delle norme sugli impianti, l’estensione dell’obbligo di utilizzo del casco, anche oltre l’attuale limite dei 14 anni, la presenza obbligatoria di un defibrillatore semiautomatico sulle piste, nonché norme cogenti in tema di sci fuori pista e di sci – alpinismo.

Anche per le due ultime deleghe esaminate, i provvedimenti dovranno essere emanati senza poter prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con la tempistica già indicata per gli altri decreti indicati nel disegno di legge.

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