Il decreto Cura Italia e i lavoratori dello sport

La Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 ha pubblicato il D.L. 18/2020, c.d. decreto Cura Italia, recante il sostegno ai lavoratori e alle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, al cui interno sono contenute alcune norme di ausilio anche per chi opera nell’ambito delle attività sportive.

L’articolato prevede, al suo articolo 27, che ai lavoratori titolari di partita Iva e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, sia riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro.

Detta indennità, erogata dall’Inps, non concorre alla formazione del reddito, e non potrà essere riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

Tale somma viene erogata fino alla concorrenza del limite di spesa di 203,4 milioni di euro.

Si ritiene pertanto che all’interno di questa categoria vi possano rientrare anche gli sportivi dilettanti (ad esempio personal trainer, maestri di tennis, ecc.) che, però, siano iscritti alla gestione separata Inps e non alla c.d. gestione spettacolo ex Enpals (come accade, ad esempio, agli atleti professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo).

Ma la norma, per la platea potenzialmente molto più vasta, che ha suscitato il maggiore interesse è quella di cui all’articolo 96, che rubrica “Indennità collaboratori sportivi”.

Il decreto prevede il riconoscimento, da parte di Sport e Salute S.p.A., di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (si tratta della indennità già prevista dal precedente articolo 27) anche in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da federazioni sportive nazionali (FSN), enti di promozione sportiva (EPS), società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD).

Le domande dei percettori di compensi sportivi interessati, unitamente alla autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro sono presentate alla società Sport e Salute, sulla base anche dei dati contenuti nel registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Le modalità saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che sarà emanato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Si evidenzia che detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, appare facile profezia prevedere che tale scadenza possa non essere rispettata.

Le domande saranno soddisfatte fino al raggiungimento del finanziamento previsto di 50 milioni di euro. Ne consegue che dovrebbero essere evase in modo cronologico sulla base delle richieste pervenute.

Il predetto emolumento non concorrerà alla formazione del reddito. Si ritiene, pertanto, che non dovrà essere calcolato ai fini del computo, sia della fascia esente dei 10.000 euro, che di quella successiva di 30.658,28 euro in cui la ritenuta da operare passa da titolo di imposta a titolo d’acconto.

Si ritiene che il termine usato “rapporti di collaborazione” si riferisca sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale.

Analogamente, la previsione normativa sembra presupporre che la prestazione svolta dallo sportivo dilettante sia ab origine a carattere oneroso e, quindi, non di volontariato.

Si ritiene che, ai sensi dell’articolo 31 del decreto in esame, anche questo tipo di indennità non possa essere corrisposto ai percettori di reddito di cittadinanza.

Premesso questo, numerosi sono i dubbi che si auspica possano essere chiariti dall’emanando decreto.

Il primo quesito è se siano ricompresi o meno in questi rapporti di collaborazione anche gli atleti che percepiscono le indennità oggetto di esame. Lo spirito della norma sembrerebbe non comprenderli, contrariamente alla lettera della disposizione, che non li esclude. Un chiarimento potrebbe essere opportuno.

Così come diventa opportuno comprendere se detto importo possa essere erogato anche nel caso in cui lo sportivo non abbia subito conseguenze economiche avendo, ad esempio, già incassato l’intero corrispettivo previsto per la prestazione. Questo potrebbe essere il caso dei collaboratori delle Federazioni sportive nazionali che, avendo queste ultime già a preventivo l’importo di queste collaborazioni, apparentemente non dovrebbero evitare il pagamento dei corrispettivi pattuiti.

Così come rimane il dubbio se possano accedere anche coloro i quali avessero compensi previsti per il mese di marzo inferiori all’importo dell’indennità stabilita dal decreto in esame.

Analogamente, come si potrà dimostrare l’esistenza del rapporto di collaborazione in assenza di un contratto scritto?

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