I termini …… uso e abuso da parte del legislatore tributario degli enti

Il dizionario italiano, alla voce “termine” elenca, tra gli altri, due significati: il primo è “limite estremo di tempo entro il quale compiere qualcosa” e il secondo è “vocabolo peculiare di una determinata disciplina, di un linguaggio settoriale”. Ho riletto queste definizioni dopo aver letto il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.03.2016 recante la “Disciplina dei criteri per la destinazione del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di associazioni culturali ai sensi dell’articolo 1 comma 985 della legge 28 dicembre 2015 n. 208”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.04.2016.

Già ieri davamo notizia di questo decreto che contiene un termine di decadenza già scaduto ancora prima della sua entrata in vigore. Infatti, l’articolo 1, comma 2, prevede che le associazioni interessate ad essere ammesse nel registro dei potenziali beneficiari di detto contributo debbano presentare istanza di iscrizione “entro il 10 aprile 2016”.

Non è un errore di stampa. Ma vi è di più, la stessa Gazzetta indica che il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti in data 12 aprile 2016. Pertanto, pur senza volere disquisire sulla natura “non regolamentare” di questo decreto, per come indicato dalla legge che ne è causa (articolo 1 comma 985 L. 208/2015), e senza scomodare l’articolo 32, comma 1, L. 69/2009, secondo cui “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, non vi è dubbio che un termine come quello in esame, che esclude dalla possibilità di ricevere questi contributi tutte le associazioni che non siano state assidue frequentatrici del sito del Ministero del Beni e delle Attività culturali, unico luogo che aveva dato notizia in anticipo del termine e delle procedure da adottare per l’inserimento nell’elenco, appare, ad avviso di chi scrive, una colossale beffa.

Ma le sorprese non finiscono qui.

Requisito per l’iscrizione “sarebbe” stata la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali, di essere esistenti da almeno un quinquennio e l’allegazione di “una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio”.

Ma cosa significa attività culturali? Il legislatore tributario non è nuovo all’utilizzo di detto termine. Lo ritroviamo anche all’articolo 148 del Tuir laddove, al comma 3, precisa la non imponibilità dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati, appunto, in favore delle associazioni culturali. Ma quando una associazione può ritenersi tale e poter godere legittimamente di una agevolazione per l’esercizio della quale, per costante giurisprudenza, deve poter dimostrare in giudizio la titolarità della agevolazione stessa? Una associazione che organizza corsi di yoga fa sport o cultura? Capite che rispondere in un modo o nell’altro (ed entrambe le risposte potrebbero essere corrette) significa mutare considerevolmente il panorama delle agevolazioni applicabili.

Ma l’esempio di termini dal significato vago utilizzati dal legislatore tributario non si esaurisce qui. Basti ricordare il famoso articolo 67, primo comma, lett. m), del Tuir, laddove la disciplina sui compensi agli sportivi viene estesa alle prestazioni non professionali “da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche”. Mi piacerebbe sapere quali caratteristiche deve avere una associazione per essere definita quale coro dilettantistico.

Tornando ai requisiti richiesti dal decreto pubblicato sabato scorso, questi debbono essere attestati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ma se una associazione è stata costituita cinque anni fa, ha fatto attività un anno e poi è rimasta inattiva, ha diritto al due per mille? È sufficiente, nel quinquennio, una sola manifestazione per giustificare l’inserimento nell’elenco? Quali conseguenze ci potranno essere per un legale rappresentante che attesti l’esistenza di requisiti la cui reale consistenza non è in grado di valutare?

Ancora una volta il terzo settore dovrà rimboccarsi le maniche e far finta di essere stato aiutato.

 

 

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