Liquidazioni periodiche e dichiarazione Iva 2018

La compilazione della dichiarazione annuale Iva 2018 per l’anno 2017 è fortemente condizionata dalla gestione delle comunicazioni periodiche trimestrali Iva che nel corso dell’anno sono state presentate dal soggetto passivo Iva.

In linea generale, la corretta gestione delle comunicazioni trimestrali Iva comporta il venir meno dell’obbligo di compilazione del quadro VH, poiché i dati delle liquidazioni periodiche sono già stati comunicate all’Amministrazione Finanziaria a seguito della presentazione delle predette comunicazioni trimestrali.

Pertanto, come si legge nelle stesse istruzioni al modello Iva 2018, da quest’anno il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, come già peraltro anticipato nella risoluzione AdE 104/E/2017.

È proprio in tale documento di prassi che sono contenute le regole che governano il rapporto tra le comunicazioni periodiche di cui all’articolo 21 D.L. 78/2010 e la dichiarazione annuale Iva nelle ipotesi in cui il soggetto passivo intenda correggere errori od omissioni contenute nelle comunicazioni periodiche. È piuttosto probabile, infatti, che nelle operazioni di controllo propedeutiche alla compilazione della dichiarazione annuale Iva il contribuente si accorga di eventuali errori od omissioni compiuti nelle comunicazioni delle liquidazione trimestrali e non ancora contestati dall’Amministrazione finanziaria.

In tal caso, è possibile procedere con due modalità, la prima delle quali riguarda l’integrazione delle comunicazioni inviate tramite la ripresentazione delle stesse, correggendo gli errori commessi all’atto dell’originario invio, con ravvedimento e pagamento della sanzione di euro 500 ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione. Così operando, il soggetto passivo non deve compilare il quadro VH della dichiarazione Iva in quanto la correzione delle comunicazioni periodiche è già avvenuto correggendo direttamente le stesse.

La seconda modalità di correzione può avvenire sanando le irregolarità commesse nella gestione delle comunicazioni trimestrali direttamente nella dichiarazione annuale Iva.

Sul punto, la risoluzione AdE 104/E/2017 precisa che se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati delle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997 (ossia quella da euro 500 ad euro 2.000 prevista per le comunicazioni trimestrali) ridotta con ravvedimento operoso.

Operativamente, il soggetto passivo regolarizza compilando il quadro VH della dichiarazione Iva quale quadro “sostitutivo” della comunicazione periodica trimestrale, ottenendo in tal modo gli stessi effetti sananti della prima soluzione descritta.

E’ opportuno segnalare altresì un’altra questione che potrebbe presentare delle criticità, ed in particolare quella riferita alle tempistiche di presentazione della comunicazione periodica del quarto trimestre 2017 e della dichiarazione annuale Iva.

La questione riguarda soprattutto quei soggetti passivi che, al fine di compensare il credito Iva dell’anno 2017 intendono presentare la dichiarazione annuale già nel mese di febbraio, e quindi prima della scadenza del termine di presentazione della comunicazione periodica del quarto trimestre, il cui termine scade il 28 febbraio p.v..

In tal caso, infatti, si pone la questione se sia opportuno (o necessario) compilare il quadro VH del modello Iva o se si possa fare “affidamento” sulla successiva corretta presentazione nei termini della comunicazione periodica trimestrale.

Sul punto, sarebbe senz’altro preferibile presentare prima di tutto la comunicazione periodica trimestrale del quarto trimestre 2017 e solo successivamente procedere con l’invio della dichiarazione annuale Iva.

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