Le responsabilità dei Caf e professionisti legate al 730

La dichiarazione “precompilata” ha modificato lo scenario del Fisco italiano e soprattutto le responsabilità dei soggetti coinvolti: dipendenti e pensionati da una parte, Caf e professionisti dall’altra.

Tanto che dal Decreto Legislativo n.175/2014 – istitutivo appunto del modello dichiarativo 730 precompilato – ad oggi molte sono le questioni e i dubbi interpretativi che hanno richiesto l’intervento dell’Agenzia delle entrate per far luce a dettagli per nulla trascurabili.

L’ultimo provvedimento è la circolare 34/E del 22 ottobre 2015 che fornisce precisazioni in merito a visto di conformità e sanzioni per le presentazioni tardive.

Ma andiamo con ordine.

La circolare ha esteso i disposti normativi, previsti dalle disposizioni per l’accertamento e la riscossione dei crediti di modesta entità, anche alle violazioni relative al rilascio del visto di conformità.

È ben noto, ormai da qualche anno, il limite di 30 euro quale spartiacque per le attività di recupero poste in essere dall’Amministrazione finanziaria. Confine stabilito dall’articolo 3, comma 10, del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 44 del 2012, al di sotto del quale dal 1° luglio 2012 non si procede ad alcuna attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione.

La circolare 34/E chiarisce che sotto il limite di 30 euro anche l’apposizione da parte del Caf del visto di conformità su una dichiarazione infedele è indenne da ogni attività di recupero, qualunque sia il periodo d’imposta in “esame”.

Ma chi paga le sanzioni? Sappiamo che le responsabilità del contribuente verso il Fisco sono cambiate non appena è stato introdotto il 730 precompilato, tanto che in molte circostanze è chi presta assistenza fiscale a prendere il posto dell’assistito.

Già nella precedente Circolare n.11/E del 23 marzo 2015, l’Agenzia delle entrate aveva precisato che il Caf o il professionista, che presenta entro i termini la dichiarazione dell’assistito e successivamente, entro il 10 novembre, provvede a correggerla inviando un 730 rettificativo, ha la responsabilità del pagamento della sanzione.

In tale caso, infatti, il “sostituto” deve provvedere al pagamento della sanzione che sarebbe stata chiesta al contribuente. Il pagamento può avvenire anche in misura ridotta a un ottavo, in ossequio all’istituto del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. 472/1997 – se il versamento è effettuato entro il 10 novembre.

La recente Circolare n.34 ha precisato altresì che se il modello 730 è presentato oltre la scadenza naturale – del 7 luglio, salvo eventuali proroghe – e poi successivamente è rettificato entro il termine del 10 novembre, il Caf o il professionista oltre alla sanzione per tardiva presentazione deve corrispondere quella per “visto infedele”.

Infine, quale termine di presentazione del 730/2015 deve considerarsi quello prorogato dal DPCM del 26 giugno 2015, del quale hanno potuto beneficiare i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati per espletare il loro compito.

Infatti, la Circolare n.34 ha chiarito che il dies a quo per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione decorre non dal 7 luglio, ma dal termine prorogato ossia dal 23 luglio 2015.

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