La rivalutazione delle partecipazioni nel modello Redditi PF 2019

I contribuenti che hanno provveduto a rivalutare il valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti, non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2018, devono compilare la Sezione VII denominata “Partecipazioni rivalutate articolo 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni” del quadro RT del modello Redditi PF 2019.

Per procedere alla rivalutazione era necessario:

  • far predisporre, entro il 2 luglio 2018, una perizia di stima redatta da un professionista abilitato attestante il valore della partecipazione al 1° gennaio 2018;
  • procedere, entro la stessa data, al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8% del valore della partecipazioni, tramite modello F24 (codice tributo “8055”) in un’unica solu­zione oppure rateizzare l’importo fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, alle seguenti scadenze:
  • prima rata: 2 luglio 2018
  • seconda rata: 1° luglio 2019
  • terza rata: 30 giugno 2020

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

In base a quanto precisato dalla circolare 47/E/2011, la rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’intera o della prima rata dell’imposta sostitutiva nei termini sopra indicati, e da quel momento il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza di cui all’articolo 67 Tuir.

Nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il termine (2 luglio 2018), la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di quantificare l’eventuale plusvalenza, ma può chiedere a rimborso quanto versato.

In caso invece di omesso versamento delle rate successive alla prima, il contribuente può regolarizzare la violazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Nel modello Redditi PF 2019, il valore rivalutato delle partecipazioni va indicato nei righi RT105-RT106.

In particolare va indicato:

  • in colonna 1: il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
  • in colonna 2: l’imposta sostitutiva dovuta applicando l’aliquota dell’8% all’importo di col. 1;
  • in colonna 3: l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione. In tal caso, e in caso di versamento rateale, la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate;
  • in colonna 4: l’imposta da versare, pari alla differenza tra colonna 2 e colonna 3;
  • la colonna 5 va barrata in caso di scelta per il versamento rateale;
  • la colonna 6 va barrata se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

In caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Si evidenzia che la compilazione della Sezione VII del quadro RT non interessa i soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione al 1° gennaio 2019, con redazione della perizia di stima e versamento dell’imposta sostitutiva (da determinarsi con l’aliquota dell’11% per le partecipazioni qualificate e del 10% per quelle non qualificate) entro il 1° luglio 2019, i cui dati andranno indicati nel modello Redditi PF 2020.

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