Disciplina della soccida verde

Molto spesso si sente parlare di soccida verde, una particolare tipologia di contratto che si realizza nel mondo agricolo e che si caratterizza sia per il fatto di non essere ricompreso e disciplinato nella L. 203/1982, sia per non trovare, a differenza di quanto accade per la soccida animale, un riscontro nel codice civile.

A differenza della soccida animale, però, quella verde, a mezzo dell’articolo 1, comma 176, L. 244/2007 (la cd. Finanziaria 2008), ha trovato una propria disciplina specifica da un punto di vista tributario “forzando”, di fatto, i concetti di reddito agrario, in quanto, come vedremo, si riconosce una tassazione su base catastale a una prestazione di servizi che, al contrario, di norma, viene alternativamente tassata forfettariamente ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 3, Tuir o in via analitica su opzione.

Sulla falsariga di quanto avviene nella soccida animale ove due soggetti (soccidante e soccidario) si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame, nella soccida verde un soggetto, che può anche non rivestire la figura di imprenditore agricolo come definito ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ., stipula un contratto con un altro soggetto affinché quest’ultimo esegua un ciclo produttivo o una parte di esso in relazione a dei vegetali.

Il committente è il reale proprietario delle piante, con la conseguenza che il soccidario effettua una coltivazione per c/terzi non essendo egli proprietario dei vegetali. Se viene meno la disponibilità da parte del soccidario del fondo, non si è più in presenza di una soccida verde ma di una prestazione di servizi vera e propria.

Come anticipato, da un punto di vista fiscale, per effetto di quanto previsto dall’articolo 33, comma 2-bis, TuirSono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b)”.

Per effetto di quanto previsto, il soccidario, per poter dichiarare un reddito agrario deve svolgere l’attività rispettando i requisiti richiesti dall’articolo 32 Tuir e quindi, in primis, deve svolgere un intero ciclo biologico o una fase necessaria dello stesso. Se delimitare l’intero ciclo biologico di una pianta non crea particolari difficoltà, qualche perplessità potrebbe sorgere nella delimitazione delle fasi essenziali. Tuttavia, nella pratica, si suole suddividere il ciclo intero nei seguenti 3 steps:

  • da talea a piantina in vaso;
  • da piantina a pianta verde; e
  • da pianta verde a pianta fiorita.

Il secondo requisito che deve obbligatoriamente essere rispettato, nel caso di coltivazione in serra, è dato dall’estensione della coltivazione che non può superare il doppio della superficie su cui insiste. In altri termini, il reddito agrario copre fino al secondo bancale, superato il quale la produzione eccedente diviene produttiva di un reddito di impresa determinato, a seconda del coltivatore, forfettariamente (articolo 56-bis, comma 1, Tuir) o analiticamente.

Da un punto di vista Iva, il soccidario non effettua la cessione di alcuna pianta, ma si limita ad eseguire delle prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto terzo.

Per quanto riguarda l’aliquota Iva applicabile, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972, alla prestazione di servizi si applica la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti e, quindi, il 10%.

In sede di calcolo dell’Iva a debito, il committente potrà applicare la disciplina di cui all’articolo 34-bis D.P.R. 633/1972 la quale prevede che “l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.”.

Ai sensi del successivo comma 2, è data facoltà di optare per la detrazione Iva secondo le regole ordinarie.

Il committente, nel caso in cui sia un commerciante, dichiarerà sempre un reddito di impresa per la cessione della piante coltivate dal terzo; al contrario, se è un imprenditore agricolo, potrà far rientrare la cessione dei vegetali oggetto della soccida verde nel reddito agrario, a condizione che lo stesso esegua almeno un’ulteriore fase necessaria del ciclo biologico.

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