Detrazione del riscatto di periodi non coperti da contribuzione

L’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere indicato, ai fini della detrazione, all’interno del modello 730.

È questa una delle principali novità contenute nel modello 730/2020, per il periodo d’imposta 2019, pubblicato da parte dell’Agenzia delle entrate, la quale si riconnette alla procedura definita “pace contributiva”, introdotta dall’articolo 20 D.L. 4/2019.

Si ricorda che la “pace contributiva” permette di riscattare un periodo scoperto da contributi, collocato dopo il 1995, in un arco temporale tra l’anno del primo contributo e quello dell’ultimo accreditato. Gli anni “recuperabili” sono al massimo cinque, anche non consecutivi, annoverati in periodi scoperti da contributi obbligatori versati o ancora da regolarizzare.

Ai fini della detrazione, fruibile dai contribuenti che, al 31 dicembre 1995, non avevano anzianità contributiva, le spese per il riscatto dei periodi devono essere indicate all’interno del rigo “E56 – Pace contributiva o colonnine per ricarica” della sezione “III C”, denominata “Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%”.

In particolare, il contribuente deve indicare:

  • nella colonna 1, il codice che identifica la spesa (1);
  • nella colonna 2, l’anno in cui è stato sostenuta la spesa;
  • nella colonna 3, l’importo della spesa sostenuta.

La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso del periodo d’imposta ed è ripartita in cinque rate di pari importo.

Pertanto, ponendo l’esempio di un contribuente che, nel periodo d’imposta 2019, abbia versato 5.000 euro per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, il rigo “E56” andrà compilato come di seguito riportato.

Tale contribuente avrà, pertanto, diritto ad una detrazione pari a 2.500 euro, pari al 50 per cento di 5.000 euro, da suddividere in cinque rate da 500 euro l’una.

La detrazione spetta, oltre al soggetto dichiarante, anche ai superstiti dell’assicurato o ai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che abbiano:

  • presentato la domanda di riscatto;
  • sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso.

Infine si evidenzia che non può essere indicata la spesa sostenuta e già fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali, come indicato all’interno della Certificazione unica 2020 ai punti 581 e/o 601.

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