Violazioni ambientali e particolare tenuità del fatto

Secondo la Corte di Cassazione, l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis c.p., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 28/2015, anche ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione e, solo per questi, la relativa questione, in applicazione degli articoli 2, comma 4, c.p. e 129 c.p.p., è deducibile e rilevabile d’ufficio ex articolo 609, comma 2, c.p.p., anche nel caso di ricorso inammissibile e anche per la prima volta in Cassazione, sempre che l’articolo 131-bis c.p. non fosse già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata.

Questo interessante principio è stato sancito dalla Suprema Corte nella sentenza 48576/2016 in relazione alla fattispecie penale di effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza la preventiva autorizzazione amministrativa, prevista e punita dall’articolo 137, comma 1, D.Lgs. 152/2006.

La peculiarità della vicenda era data dal fatto che l’imputato era titolare di una ditta per la vendita e riparazione gomme e, nel corso del procedimento di opposizione al decreto penale di condanna, aveva eccepito che, in realtà, gli scarichi in questione non avevano natura industriale, dato che le acque erano destinate prevalentemente alle normali operazioni di lavaggio del locale con “comuni detergenti e sgrassatori e con l’uso di acqua in bacinella che viene poi versata nel buttatoio presente nel bagno del personale”.

Tuttavia, il Giudice del Tribunale dell’opposizione aveva respinto la tesi difensiva ritenendo che i reflui provenienti dal lavaggio degli ambienti dell’officina avessero natura industriale e, nel determinare il trattamento sanzionatorio, pur non ravvisando elementi positivamente valutabili per la concessione delle attenuanti generiche, aveva comunque ritenuto che per “la natura dell’attività esercitata e le presumibili caratteristiche quantitative e qualitative dei reflui prodottiil fatto non fosse “connotato da particolare gravità, giustificando l’applicazione della sola pena pecuniaria di 2.500,00 euro di ammenda.

Nel ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza di condanna l’imputato eccepiva, tra l’altro, la violazione dell’articolo 606 comma 1, lettera b) c.p.p., in riferimento all’articolo 131-bis c.p.; considerate, infatti, l’incensuratezza del ricorrente, la modalità della condotta, l’esiguità del pericolo ed il comportamento del medesimo imputato, che dopo l’accertamento aveva immediatamente attivato la procedura per ottenere il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del Comune, questi chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis c.p.

La Cassazione ha accolto tale doglianza ritenendo applicabile l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis c.p., anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina dell’istituto introdotta dal D.Lgs. 28/2015 e anche se l’eccezione è sollevata per la prima volta avanti alla Cassazione, a patto che l’articolo 131-bis c.p. non fosse già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata.

Poiché, nel caso in esame, la sentenza impugnata avanti alla Suprema Corte era stata pronunciata dopo l’entrata in vigore della citata norma, la Cassazione ha ritenuto che la questione fosse stata proposta legittimamente.

Nella sentenza è poi precisato che la Corte di Cassazione “deve fondare la propria decisione in ordine all’applicabilità dell’istituto basandosi sul testo della sentenza impugnata e sugli atti processuali non sottratti alla propria cognizione e, qualora reputi direttamente applicabile la causa speciale di non punibilità, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità e la dichiara d’ufficio, ex articolo 129 c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lett. I), (Sezioni Unite, 13681/2016, cit.)”.

Qualora, invece, risultino necessari accertamenti di merito circa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità, deve annullare la sentenza con rinvio.

Nella fattispecie in commento la Cassazione ha rilevato che il ricorrente aveva fornito diversi elementi per fondare la richiesta di applicabilità dell’istituto (l’immediata attivazione della procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del Comune, la sua incensuratezza, l’occasionalità della condotta, che avrebbe escluso l’abitualità del comportamento) ed ha quindi disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per la valutazione circa la sussistenza di tutti i requisiti per l’applicabilità della invocata causa di non punibilità.

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