L’ultima giurisprudenza sull’omesso versamento IVA

L’innalzamento delle soglie di punibilità dei reati tributari rappresenta, com’è noto, una delle più importanti novità del sistema sanzionatorio penale disciplinato dal D.Lgs. 74/2000. Tra i reati oggetto di tale modifica figura anche la fattispecie di omesso versamento dell’Iva che, appare doveroso ricordare, nella previgente versione si realizzava nel momento in cui l’ammontare dovuto e non versato avesse superato i € 50.000 per ciascun periodo d’imposta.

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 158/15 avvenuta il 22.10.2015, il Legislatore, nell’obiettivo di colpire le condotte che fossero particolarmente lesive degli interessi erariali, ha deciso di ridurre notevolmente l’area di rilevanza penale per tutte quelle condotte che non manifestino una certa gravità.

Per quanto riguarda il reato di omesso versamento dell’Iva, la soglia oltre la quale la condotta diviene penalmente rilevante è stata elevata a € 250.000, con l’inevitabile conseguenza di notevoli ricadute sui procedimenti ancora in corso.

Com’era prevedibile, con l’ampliamento delle condotte irrilevanti sotto il profilo penale e l’applicazione del principio del favor rei, sono state pronunciate le prime sentenze assolutorie in tutti quei processi pendenti relativi a omessi versamenti, con una soglia inferiore a quella di nuova introduzione.

Le sentenze n. 46525 e n. 49586 emanate dalla Corte di Cassazione e pubblicate rispettivamente in data 24.11.2015 e 16.12.2015, rappresentano la più recente espressione del recepimento delle nuove disposizioni.

In entrambi i giudizi, la Suprema Corte è stata chiamata a decidere sulla presunta violazione dell’art. 10-ter del D.Lgs 74/2000 che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque ometta di versare, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta.

In particolare, con la sent. n. 46525/2015 la Corte di Cassazione ha avuto modo di offrire interessanti spunti di riflessione circa l’impatto processuale che la novella legislativa è in grado di spiegare sui procedimenti in attesa di definizione.

Nel caso in esame, la Corte, una volta rilevato che l’ammontare per il quale il versamento è stato omesso risultava inferiore a quello previsto successivamente all’entrata dei nuovi parametri di riferimento, ha annullato senza rinvio la sentenza gravata per sopravvenuta insussistenza del fatto.

A tal uopo, merita di essere evidenziata quella parte di decisione in cui i giudici hanno motivato la scelta della suddetta formula assolutoria, precisando che la formulazione “perché il fatto non è previsto più come reato” debba essere adottata allorquando “il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un’assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di intervenuta dichiarazione d’incostituzionalità”. Nel caso di specie, invece, ci si è trovati di fronte all’assenza di un elemento costitutivo del reato e, dunque, tra le ipotesi in cui “il fatto non sussiste”.

Con la sentenza n. 49586/2015 la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento interpretativo.

La vicenda, in questo caso, trae origine dall’impugnazione proposta da parte del Pubblico Ministero avverso la decisione in cui il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di omesso versamento dell’IVA, perché il fatto non sussiste. A dire dell’accusa, il provvedimento sarebbe stato viziato sia da abnormità, poiché emesso dopo l’opposizione al decreto penale di condanna da parte dell’imputato, sia da erroneità per aver ritenuto applicabile al caso di specie la sentenza n. 80/2014 Cort. Cost. con cui la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17.09.2011, puniva l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto per importi non superiori ad € 103.291,38 per ciascun periodo d’imposta.

I giudici di Cassazione, pur ritenendo legittime le argomentazioni addotte dalla Pubblica Accusa circa l’abnormità del provvedimento e l’inapplicabilità al caso di specie della sentenza della Corte Costituzionale, hanno evidenziando che “nelle more del presente giudizio, il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter è stato modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 8, comma 1, in vigore dal 22/10/2015, il quale ha elevato la soglia di punibilità ad Euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”.

La Corte ha quindi concluso sostenendo che “la nuova formulazione della norma che si assume violata, più favorevole al reo, deve trovare pertanto applicazione nella fattispecie in esame, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste”.

 

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_riforma_dei_reati_fiscali

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