La rettifica del punteggio “premiale” ISA dopo il 4° anno, a seguito di verifica, vanifica il beneficio?

Il regime premiale ISA prevede, tra i benefici, la riduzione di un anno dei termini di accertamento per i contribuenti con punteggio elevato, ma tale vantaggio è subordinato alla correttezza dei dati dichiarati. In caso di dati inesatti o non veritieri, l’Agenzia delle Entrate può legittimamente effettuare controlli anche oltre il termine ridotto, come confermato dalla giurisprudenza, purché contesti specificamente l’erroneità dei dati ISA e non solo componenti reddituali.

Tra i benefici premiali connessi agli ISA uno dei più rilevanti è la riduzione di un anno dei termini accertamento, che riguarda i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8. Nella pratica, tuttavia, emergono criticità se il punteggio è rettificato, in sede di controllo, anche oltre il 4° anno. Si ipotizzi che un’impresa abbia ottenuto un punteggio ISA pari a 10 per il periodo d’imposta 2020 e sia sottoposta a verifica, per tale annualità, nel corso del 2026. A stretto rigore, il controllo non potrebbe essere consentito poiché: 

  1. l’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017, prevede i benefici premiali, tra i quali la riduzione di un anno dei termini di accertamento per i contribuenti con punteggio ISA 8–10
  1. l’art. 43, D.P.R. n. 600/1973, stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (7° anno se la dichiarazione è omessa); 
  1. il comma 3, dell’art. 43 citato, dispone, altresì, che fino alla scadenza del termine decadenziale, l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante notificazione di avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Fisco; inoltre, nell’avviso devono essere indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza gli organi di controllo. 

Requisito essenziale per beneficiare del regime premiale è la correttezza dei dati indicati nel modello ISA: la circolare n. 20/E/2019infatti, ha precisato che l’affidabilità “premiale” presume che i dati rilevanti ai fini ISA siano corretti e completi. Se, al contrario, la premialità deriva dalla dichiarazione di dati incompleti o inesatti, il beneficio non spetta. Ciò rilevato, è fondamentale la natura delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate: la verifica effettuata oltre il termine decadenziale non può riguardare solo la deducibilità dei costi o maggiori componenti positivi di reddito, ma deve contestare anche l’erroneità dei dati comunicati ai fini ISA.  

Ebbene, se l’ufficio contesta solo componenti negativi indebitamente imputati o componenti positivi sottratti all’imposizione, viene meno la legittimità dell’accertamento. Più complessa la seconda casistica, quando il controllo riguarda anche la genuinità dei dati ISA: secondo l’Agenzia delle Entrate, è fondato l’accertamento anche se effettuato entro il 5° anno successivo (e non il 4°) rispetto al termine di presentazione della dichiarazione. Si pone il problema, dunque, del rapporto fra poteri istruttori del Fisco e termini decadenziali di accertamento

Ebbene, a fronte della tesi che sostiene l’impossibilità di rettificare l’annualità in questionesi segnala l’opposto pronunciamento della Cassazione civile, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 28457/2024, il cui principio può ritenersi applicabile anche ai fini ISA: «In tema di accertamento a mezzo studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza ex art. 43, c. 1 D.P.R. n. 600/1973, prevista dall’art. 10, c. 9 D.L. n. 201/2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, sicché detta riduzione non è applicabile nel caso in cui, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerti la non veridicità dei dati forniti dal contribuente». 

L’alterazione dei dati ISA rappresenta una chiara violazione, considerando, altresì, che la “premialità” non può tradursi in un riconoscimento aprioristico di minori controlli. Pertanto, è legittima la verifica anche dopo il decorso del termine ridotto di 4 anni. Allo stesso tempo, dopo tale termine deve essere contestata proprio la non correttezza dei dati ISA. 

Volendo aderire, invece, a una tesi pro-contribuente, si rifletta sul fatto che se sono stati indicati in dichiarazione costi contabilizzati e recuperati a tassazione per difetto di inerenza, solo la competente Corte di Giustizia Tributaria può dirimere la controversia. È lecito, dunque, nell’ipotesi di una non dimostrata mancanza di inerenza, magari viziata da un errore istruttorio, “resuscitare” un periodo d’imposta i cui termini di accertamento sarebbero definitivamente spirati?

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