Il rapporto tra sequestro preventivo, confisca ed esecuzione forzata 

Con l’ordinanza n. 27111/2025, la Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la legittimità della norma che fa prevalere il sequestro penale sulle procedure esecutive civili, superando il criterio dell’ordine temporale. Secondo la Cassazione, ciò potrebbe violare principi costituzionali di ragionevolezza, tutela del credito e certezza dei traffici, rimettendo alla Consulta il bilanciamento tra repressione penale e diritti dei te

Con l’ordinanza interlocutoria n. 27111/2025, pubblicata in data 9 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità – per violazione degli artt. 32442 e 117, comma 1, Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. Addiz. 1 alla CEDU – dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p. (come novellato dal D.Lgs. n. 14/2019 e applicabile dal 15 luglio 2022) nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p., e 322-ter, c.p., nonché alla confisca stessa, si applica la disciplina del D.Lgs. n. 159/2011, anziché la regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie

La questione si colloca al confine tra diritto penale e processo esecutivo civile e riguarda il criterio di soluzione dei conflitti tra vincoli reali gravanti sul medesimo bene. Tradizionalmente, tali conflitti venivano risolti secondo il principio dell’ordine temporale delle formalità pubblicitarie: il vincolo iscritto o trascritto per primo prevaleva sugli altri, secondo la logica propria del sistema della pubblicità immobiliare, garantendo certezza ai traffici giuridici e stabilità alle procedure esecutive. 

L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha tuttavia inciso su questo assetto. L’art. 104-bis, disp att. c.p.p., nel disciplinare l’amministrazione dei beni sequestrati, richiama infatti le norme del D.Lgs. n. 159/2011 anche per la tutela dei terzi nei casi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Tale rinvio è stato interpretato nel senso di attrarre nella sede penale l’accertamento dei diritti dei creditori, applicando il modello concorsuale previsto dal codice antimafia

Secondo la Corte di Cassazione, questa disciplina determina un effetto di prevalenza della misura penale anche rispetto alle procedure esecutive individuali già avviate sui medesimi beni. Ne deriva che il pignoramento o altri vincoli civilisticipur anteriori al sequestro, restano subordinati alla procedura penale, con conseguente trasferimento delle pretese creditorie nel procedimento di verifica previsto dal codice antimafia. 

Proprio tale esito interpretativo ha indotto il Collegio a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma. La Corte osserva che l’applicazione automatica della disciplina antimafia anche alle esecuzioni individuali può determinare un sacrificio irragionevole delle posizioni dei creditori e degli acquirenti nelle vendite forzate, i quali vedrebbero compromesso l’affidamento maturato sulla base del sistema delle pubblicità legali. 

La disposizione censurata potrebbe quindi porsi in contrasto con diversi parametri costituzionali: in primo luogo con l’art. 3, Costituzione, per l’irragionevolezza della scelta legislativa e la disparità di trattamento rispetto ad altri conflitti tra vincoli reali; con l’art. 24, Costituzione, in relazione alla compressione delle garanzie processuali dei creditori; e con l’art. 42, Costituzione, sotto il profilo della tutela dei diritti patrimoniali dei terzi. La Corte richiama inoltre l’art. 117, comma 1, Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, che tutela il diritto al pacifico godimento dei beni. 

Particolarmente rilevante appare, nella prospettiva del Collegio, il possibile impatto della disciplina sulla stabilità delle vendite giudiziarie. L’eventualità che il sequestro penale sopravvenuto possa paralizzare o incidere sugli effetti di una procedura esecutiva già avviata rischia infatti di introdurre un fattore di forte incertezza nel mercato delle vendite forzate, con conseguenze potenzialmente negative per l’efficienza del sistema esecutivo. 

La questione rimessa alla Corte Costituzionale investe dunque un punto di equilibrio tra esigenze di repressione penale e tutela dell’affidamento dei terzi. Se è vero che la confisca rappresenta uno strumento essenziale di contrasto alla criminalità economica, è altrettanto vero che l’estensione generalizzata del modello previsto dal codice antimafia anche alle procedure esecutive individuali potrebbe incidere in modo sproporzionato sui diritti dei creditori e sulla certezza dei traffici giuridici. 

La Corte Costituzionale sarà quindi chiamata a stabilire se la prevalenza della procedura penale prevista dall’art. 104-bis, disp att. c.p.p., rappresenti un bilanciamento ragionevole tra tali interessi oppure se debba essere ridimensionata, recuperando – almeno in parte – il tradizionale criterio dell’ordine temporale delle formalità pubblicitarie quale strumento di coordinamento tra vincoli reali concorrenti. 

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