Il Decreto correttivo Omnibus rafforza il concordato preventivo biennale premiando la continuità dell’adesione per i soggetti ISA che rinnovano il patto per il biennio 2026-2027. I benefici riguardano maggiori soglie per compensazioni e rimborsi senza visto, riduzione dei termini di accertamento, rateazione senza interessi, esclusione delle maggiorazioni di acconto e accesso alla definizione delle annualità 2020-2023. La riforma attenua inoltre il rischio di decadenza, valorizzando la correzione spontanea tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.
Con il Decreto correttivo “Omnibus” (D.Lgs. n. 148/2026), il Legislatore ha compiuto una scelta di politica fiscale netta: non premiare l’adesione in sé, ma la continuità dell’adesione. Gli artt. 28 e 29 del Decreto costruiscono, infatti, un pacchetto di benefici riservato, per espressa previsione, ai soli soggetti che rinnovano il patto con il Fisco per il biennio 2026-2027, con applicazione a decorrere dallo stesso biennio (art. 28, comma 3). Il perimetro dei destinatari è quello dei contribuenti ISA che hanno applicato il concordato per il biennio 2024-2025, ormai concluso, e che riaderiscono per il 2026-2027. Restano esclusi dal regime premiale rafforzato sia chi accede per la prima volta, sia chi ha “saltato” un biennio e rientra ora nell’istituto.
I benefici introdotti dall’art. 28, D.Lgs. n. 148/2026, hanno un contenuto finanziario immediato e verificabile, che merita di essere quantificato in sede di analisi di convenienza.
- compensazioni e rimborsi senza visto. Per chi rinnova, la soglia di esonero dall’apposizione del visto di conformità sale a 100.000 euro annui per la compensazione dei crediti IVA (in luogo di 70.000 euro) e a 70.000 euro per i crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP (in luogo di 50.000). Il medesimo limite di 100.000 euro opera per l’esonero dal visto o dalla garanzia sui rimborsi IVA;
- accertamento anticipato di 2 anni. I termini di decadenza dell’attività accertativa relativa ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo e all’IVA sono anticipati di 2 anni per i periodi concordati. La riduzione dell’orizzonte del rischio fiscale è, sul piano sostanziale, il beneficio più rilevante dell’intero impianto;
- rateazione senza interessi. Per le annualità 2026 e 2027 non sono dovuti gli interessi sui versamenti rateali delle imposte risultanti dalle dichiarazioni: il richiamo è all’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, quindi alla rateazione ordinaria e non alla sola imposta sostitutiva;
- niente maggiorazione di acconto. Il nuovo art. 20, comma 3-bis, D.Lgs. n. 13/2024, elimina, per chi rinnova, le maggiorazioni di acconto del 10% sulle imposte dirette e del 3% sull’IRAP;
- compagine sociale più flessibile. L’ingresso di nuovi soci o associati non determina esclusione o cessazione, purché nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, ovvero d’impresa o di lavoro autonomo, non superiori a 35.000 euro. La previsione rimuove un ostacolo che, nella prima applicazione, aveva penalizzato studi associati e società in fase di ricambio generazionale.
Ma forse l’aspetto più interessante riguarda l’art. 29 del Decreto, che riserva ai soli soggetti ISA che rinnovano nei termini l’adesione la facoltà di definire le annualità dal 2020 al 2023 mediante imposta sostitutiva. Le regole di calcolo del costo della sanatoria e gli altri aspetti sono i medesimi già applicabili nelle precedenti annualità.
Un vantaggio meno visibile, ma di grande rilievo sistematico, riguarda la patologia del rapporto. L’art. 28 ha abrogato la lett. d) del comma 1 dell’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, e ha introdotto gli artt. 10, comma 2-bis, e 11, comma 1-bis: l’adesione priva dei requisiti di accesso o formalizzata in presenza di cause di esclusione non produce più decadenza, ma è semplicemente priva di effetti, come se il patto non fosse mai stato concluso. Viene così meno l’effetto asimmetrico più criticato del vecchio impianto, che imponeva di dichiarare comunque il maggiore tra valore concordato e valore effettivo pur avendo perso ogni beneficio.
Nella stessa logica si colloca il nuovo art. 19, comma 3-bis: la correzione spontanea, tramite dichiarazione integrativa, dei ricavi, compensi o altri dati comunicati per l’elaborazione della proposta comporta la rideterminazione del reddito concordato e il ricorso al ravvedimento operoso sulle sole sanzioni, evitando la decadenza anche quando lo scostamento superi il 30%.
Il punto merita di essere sottolineato, perché ridisegna la geografia del rischio. Per effetto delle modifiche apportate all’art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, la soglia del 30% non opera più come parametro “in astratto”, ma rileva unicamente in presenza di attività di accertamento. La lett. b), nella nuova formulazione, richiede infatti la compresenza di 2 condizioni: che gli errori o le omissioni nei dati comunicati ai fini dell’elaborazione della proposta siano rilevati dall’ufficio in sede di accertamento e che, sulla base dei dati corretti, il reddito o il valore della produzione netta teorico risulti superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato. Analogamente, la lett. a) presuppone un controllo che faccia emergere attività non dichiarate o passività inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati, con l’espresso inserimento del riferimento ai “compensi” a beneficio dei lavoratori autonomi.
Ne discende una conseguenza operativa di primo piano: la dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, diventa un vero e proprio salvagente per il contribuente. Finché la correzione è spontanea, ossia interviene prima che l’errore sia rilevato dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo, l’accordo resta in piedi: l’Agenzia rideterminerà la proposta sulla base dei dati corretti e il contribuente definirà con il ravvedimento operoso le sole sanzioni collegate all’errore, senza alcuna decadenza, e ciò anche quando lo scostamento superi la soglia del 30%.
Il ribaltamento di prospettiva rispetto al passato è evidente. Nell’impianto originario la presentazione di un’integrativa che modificava i dati rilevanti per la proposta poteva risolversi in un boomerang, perché apriva la strada alla decadenza; oggi è la condotta collaborativa a mettere al riparo dall’effetto più gravoso dell’istituto, ossia la perdita di tutti i benefici per l’intero biennio con l’obbligo di tassare il maggiore tra valore concordato e valore effettivo. La decadenza, in altri termini, non è più una sanzione per l’errore, ma per l’errore non corretto e scoperto dall’ufficio.
