Dal 2018 reclamo/mediazione con soglia potenziata

Il reclamo/mediazione rappresenta uno strumento deflativo del contenzioso tributario, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992, modificato in un primo momento dall’articolo 1, comma 611, lettera a), della L. 147/2013 e, più recentemente, dall’articolo 9, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 156/2015 e dall’articolo 10 del D.L. 50/2017.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Istituti deflattivi”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza l’ambito applicativo dell’istituto anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 30/E/2017.

L’istituto del reclamo e della mediazione si applica (comma 1, articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992) a tutte le controversie, aventi valore non superiore a ventimila euro, elevati (ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e 2, del D.Lgs. 90/2017) ad euro cinquantamila per gli atti impugnabili notificati a partire dal 1° gennaio 2018. Non rileva, dunque, la data di proposizione del ricorso ma solo quella di notifica dell’atto impositivo che s’intende impugnare.

Al riguardo, la circolare AdE 30/E/2017 ha precisato che il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:

  1. atti notificati (rectius, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1º gennaio 2018;
  2. rifiuti taciti per i quali, alla data del 1º gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

Per la determinazione del valore della controversia occorre fare riferimento all’importo del tributo, senza computare gli interessi, le eventuali sanzioni nonché i contributi previdenziali e assistenziali e senza tener conto di eventuali utilizzi di perdite.

La prassi in argomento (si vedano circolari AdE 9/E/2012, punto 1.3 e 33/E/2012, par. 5.1 e 5.2 e 30/E/2017) ha chiarito come in generale il valore della lite non debba essere apprezzato sulla base dell’importo accertato (sia esso tributo o sanzione), ma in relazione all’importo oggetto di contestazione da parte del contribuente (ex articolo 12, D.Lgs. 546/1992), tenendo conto del singolo atto impugnato. Pertanto, se il contribuente contesta solo una parte del tributo accertato (o della sanzione irrogata) il valore della lite sarà dato dalla sola quota contestata.

Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione del reclamo/mediazione:

  • gli atti irrogativi di sanzioni accessorie (come, per esempio, la chiusura dei locali commerciali per violazione dell’obbligo di emissione dello scontrino fiscale ai sensi dell’articolo 12, D.Lgs. 471/1997). L’Agenzia delle Entrate (circolare 33/E/2012, paragrafo 1.3) ritiene non reclamabile il provvedimento, posto che ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 il reclamo deve essere azionato qualora la lite abbia un valore (che non superi la soglia ivi stabilita);
  • le cause sul recupero di aiuti di Stato incompatibili con il diritto comunitario (comma 10, articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992);
  • le controversie di valore indeterminabile (cfr. circolare AdE 9/E/2012), a eccezione dei contenziosi di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 546/1992 (cfr. supra 3.2);
  • i dinieghi di definizione delle liti pendenti di cui all’articolo 39 comma 12 del D.L. 98/2011 (circolare AdE 9/E/2012, par. 5.2);
  • gli atti concernenti i dazi doganali. Quest’ultima fattispecie è stata recentemente introdotta con la L. 96/2017 (di conversione del D.L. 50/2017), con l’introduzione di un nuovo comma (1-bis) che letteralmente prevede l’esclusione “dalla mediazione [dei] tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014”.

A tal riguardo la circolare AdE 30/E/2017 ha precisato che il reclamo/mediazione non si applica alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie, quali, in specie, “prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”.

Viene così esteso anche all’istituto del reclamo/mediazione il principio dell’indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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